ISSN 2785-552X

Sull’esistenza di un diritto al credito ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. m), d.l. 23/2020 (c.d. d.l. liquidità)

Giorgio Mattarella 02 Aprile 2022

[A.B.F. Roma, decisione 12 ottobre 2021, n. 21386; Pres. Sirena – Rel. Prosperetti]

Abstract

Per l’A.B.F. di Roma l’art. 13 del d.l. liquidità ha introdotto un incentivo solo indiretto alla concessione di finanziamenti, favorendo la possibilità di ottenerli grazie alla mitigazione del rischio di credito assicurata dall’intervento dello Stato e accelerando i tempi dell’accesso alla garanzia e, di conseguenza, al finanziamento, senza però introdurre un diritto al credito a favore delle imprese.

La decisione in commento aderisce all’orientamento prevalente dell’A.B.F., ma tale soluzione solleva alcuni dubbi alla luce dell’iter logico-giuridico adottato.

In the opinion of the Banking and Financial Ombudsman art. 13 of law decree “Liquidità” introduced only an indirect incentive to make loans, by increasing the chance to receive credit due to the mitigation of the credit risk ensured by the intervention of the State and by accelerating the timing of access to the collateral and, consequently, to the loan, but didn’t introduce a right to credit in favour of firms.

The decision commented agrees with the prevailing thesis within the Banking and Financial Ombudsman, but this thesis raises some doubts due to the grounds of the judgement.

Sommario: 1. La fattispecie sottoposta all’A.B.F; – 2. La centralità dell’istruttoria di credito nella prospettiva dell’A.B.F.; – 3. L’ambiguità della normativa emergenziale.

1. La fattispecie sottoposta all’A.B.F.

Una società – la cui forma non è menzionata dalla decisione in epigrafe, ma che si presume tra i soggetti individuati dall’art. 13, comma 1, lett. m), del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. in l. 5 giugno 2020, n. 40) – avanzava richiesta di un finanziamento ai sensi dell’art. 13 d.l. liquidità, rigettata dall’intermediario a causa della valutazione negativa del merito creditizio del legale rappresentante, da un lato perché socio accomandante di una società segnalata a sofferenza, dall’altro perché amministratore di altra società segnalata sconfinante per più di 90 giorni. La fattispecie è regolata ratione temporis dall’art. 13, comma 1, lett. m), d.l. liquidità, nella versione precedente alla modifica derivante dall’art. 13, comma 1, d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Sostegni bis), per effetto del quale, a decorrere dal 1° luglio 2021, la garanzia pubblica copre solo il 90% dell’importo finanziato e non più il 100%.

La ricorrente, dopo aver presentato reclamo, chiedeva all’ABF di accertare il proprio diritto al finanziamento ex art. 13, del d.l. liquidità, trattandosi di una disposizione enunciativa di un obbligo dell’intermediario ad erogare il credito in presenza dei requisiti di legge.

L’intermediario chiedeva invece la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del ricorso in quanto volto a conseguire una pronuncia costitutiva del contratto – preclusa all’A.B.F. trattandosi di un organismo alternativo di risoluzione delle controversie [v. Carriero, Arbitro bancario finanziario: morfologia e funzioni, in Foro it., 2012, VI, 213; Liace, L’arbitro bancario finanziario, Giappichelli, 2018, 101 ss.; sulla funzione di regolazione e di conformazione del mercato v. Sirena, Il ruolo dell’Arbitro Bancario Finanziario nella regolazione del mercato creditizio, in ODCC, 2017, I, 11 ss.] – e, nel merito, il rigetto del ricorso, poiché l’art. 13, lett. m) del d.l. liquidità non contempla un diritto al credito del cliente, rimanendo l’intermediario libero di valutare il merito creditizio nell’ambito della propria libertà negoziale a tutela del principio di sana e prudente gestione del credito.

2. La centralità dell’istruttoria di credito nella prospettiva dell’A.B.F.

Per contrastare gli effetti negativi che la pandemia da COVID-19 ha prodotto sul tessuto imprenditoriale italiano, il legislatore è intervenuto con l’art. 13, lett. m), del d.l. liquidità, estendendo la garanzia del fondo di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), l. 23 dicembre 1996, n. 662 [v. Gai, Ielasi e Arcuri, Accedere al credito attraverso il fondo centrale di garanzia: la recente riforma e le nuove misure post emergenza COVID-19, in Pacchi e Pisaneschi (a cura di), Finanziamenti e diritto della crisi nell’emergenza, Giappichelli, 2020, 51 ss.; per una ricostruzione storica v. Mineo, Il finanziamento agevolato tra legge e contratto, Giuffrè, 1997, 22 ss.], fino al 100% dei nuovi finanziamenti fino a 30.000 euro, concessi a PMI, a persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività sia stata danneggiata dalla pandemia, a condizione che i sovvenuti alla data della richiesta del finanziamento non presentino esposizioni deteriorate ai sensi dell’articolo 47-bis, par. 4 del reg. U.E.  n. 575/2013.

Il legislatore è intervenuto anche sul contenuto del contratto di finanziamento, prevedendo: a) un periodo di preammortamento di 24 mesi; b) una durata massima pari a 72 mesi; c) un tetto al tasso di interesse, pari al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20%, a titolo di remunerazione dei costi di istruttoria.

La disposizione, di natura eccezionale, solleva il problema della sussistenza nella legislazione dell’emergenza di una deroga al principio dell’insindacabilità delle scelte creditizie, tale da gravare le banche di un obbligo a contrarre là dove il richiedente abbia i requisiti di legge. La questione sorge a causa del contenuto anodino della disposizione, la quale dispone che «il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo».

L’orientamento prevalente dell’A.B.F. e della dottrina ritiene insussistente anche nel d.l. liquidità un obbligo a contrarre [Trib. Napoli, 5 agosto 2020, in Riv. trim. dir. econ., 2020, III, 124, con nota di Rossano, La valutazione del merito creditizio nel decreto “liquidità”: nota a margine di due ordinanze ex art. 700 c.p.c.; ABF Bari, 17 novembre 2020, 20376, in www.arbitrobancariofinanziario.it; ABF Milano, 20 novembre 2020, n. 20740, ivi; ABF Napoli, 9 dicembre 2020, 22126, ivi; ABF Torino, 17 dicembre 2020, n. 22996, ivi; ABF Roma, 12 ottobre 2021, n. 21401, ivi. In dottrina Ciraolo, Finanziamenti di piccolo importo assistiti da garanzia pubblica (art. 13, comma 1, lett. m), decreto Liquidità), diniego di credito e responsabilità della banca, in Riv. dir. banc., 2021, II, passim; Dolmetta, Prospettive e problemi del credito pandemico coperto da garanzia statale, in Riv. dir. banc., 2020, II, 259; Sabbatelli, CoViD–19 e merito di credito, in Nuova giur. civ. comm., 2020, II, 64]. La verifica del merito creditizio è infatti posta a presidio del principio di sana e prudente gestione e mira alla stabilità del sistema bancario (art. 5 t.u.b.); di conseguenza, l’obbligo di far credito è estraneo al ruolo selettivo che la banca deve svolgere per allocare in modo efficiente i capitali [in generale v. Abbadessa, voce Obbligo di far credito, in Enc. dir., XXIX, Giuffré, 1979, 531; cfr. però Nigro, Attività bancaria e vincoli a contrattare delle banche, in Foro it., 1985, V, 312 ss.].

La giurisprudenza dell’ABF configura solo, in ossequio al principio di buona fede, un dovere dell’intermediario di comunicare le ragioni ostative dell’erogazione del credito, le quali, pur costituendo applicazione di criteri elaborati per la generalità della clientela, devono sempre essere parametrate alle circostanze individuali [ABF, 21 settembre 2016, n. 8100, in www.arbitrobancariofinanziario.it; ABF, 29 novembre 2013, n. 6182, ivi; ABF, 12 dicembre 2011, n. 2683, ivi].

Valorizzando l’art. 27-bis, comma 1-quinquies, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con l. 24 marzo 2012, n. 27, per il quale in caso di mancata erogazione o mancato incremento del finanziamento il Prefetto richiede alla banca osservazioni argomentate affinché venga fatta chiarezza sul merito creditizio dell’istante, parte della dottrina ha enucleato un dovere della banca di erogare il credito al soggetto meritevole [Sartori, Deviazioni del bancario e dissociazioni del formante: a proposito del diritto al credito, in Giust. civ., 2015, III, 594 ss.].

Respingendo la questione di inammissibilità sollevata dall’intermediario ed interpretando la domanda della società come di mero accertamento, il Collegio la ritiene nel merito infondata in quanto il d.l. liquidità introduce un incentivo solo indiretto alla concessione di finanziamenti, mitigando il rischio di credito con la previsione di una garanzia pubblica del 100% dell’importo finanziato ed accelerando anche i tempi dell’accesso alla garanzia, senza però introdurre un diritto al credito.

Il Collegio interpreta l’art. 13, lett. m) d.l. liquidità conformemente al principio di libertà di iniziativa economica e di autonomia di cui all’art. 41 Cost., che nel settore del credito implica la piena discrezionalità dell’intermediario nella valutazione del merito di credito della clientela [sulla dubbia legittimità costituzionale dell’art. 13, lett. m), qualora fosse inteso come obbligo a contrarre v. Dolmetta, op. cit., 259; Rossano, op. cit., 142; sull’art. 41 Cost. v. Niro, Art. 41, in Commentario alla Costituzione, a cura di Bifulco, Celotto e Olivetti, Utet, 2006, 846 ss.].

Sotto il profilo testuale, poi, l’obbligo a contrarre non potrebbe essere desunto dal tenore letterale della lett. m) dell’art. 13, secondo la quale il finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, poiché anche questa norma mira in realtà solo a semplificare la procedura di concessione della garanzia pubblica.

Interpretando sistematicamente il d.l. liquidità, il Collegio sottolinea inoltre che l’art. 13, lett. g-ter, regolando l’accesso alla garanzia pubblica dei soggetti con esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni, fa riferimento a una valutazione da compiere “sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore” che possa far presumere “il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza”, indicando che il legislatore obbliga gli intermediari a valutare il rischio di credito anche con riguardo alle operazioni di finanziamento disciplinate dall’art. 13, comma 1, lett. m).

Irrilevante è infine per l’A.B.F. il fatto che l’erogazione del credito sia garantita nella misura del 100% del finanziamento, rimanendo impregiudicate le responsabilità civili, penali e contabili derivanti da una eventuale concessione abusiva del credito.

3. L’ambiguità della normativa emergenziale.

La pronuncia si espone ad alcune critiche in conseguenza dell’iter logico-giuridico adottato. Ed infatti in un settore come quello dei crediti agevolati, nel quale è particolarmente pregnante l’interesse pubblico all’immissione di liquidità nel tessuto imprenditoriale [Giorgianni e Tardivo, Manuale di diritto bancario e degli operatori finanziari, 3a ed., Giuffrè, 2012, 594], l’utilizzo di argomenti prettamente letterali rivela tutta la sua fragilità anche alla luce dell’ambiguità semantica dell’art. 13 d.l. liquidità.

Tale disposizione, invero, sembra proprio sancire testualmente un automatismo tra la concessione della garanzia e l’erogazione del credito, dato che i requisiti formali in presenza dei quali l’intermediario eroga il finanziamento non possono che essere quelli previamente enunciati dall’art. 13, lett. m), d.l. liquidità, cioè l’assenza di esposizioni deteriorate in capo al sovvenuto e la dichiarazione autocertificata di aver subito un danno dalla pandemia.

Ragionando in termini di interpretazione letterale si potrebbe del resto osservare che, quando ha voluto lasciare integra la libertà di contrarre in tale settore, il legislatore si è espresso inequivocabilmente in termini di facoltà di concessione, come dimostra l’art. 8-bis, l. 250/1993, in materia di finanziamenti agevolati, ove è utilizzato l’inciso “possono essere concessi prestiti agrari di soccorso” [per una lettura in termini di facoltà di concessione v. Cass., 9 maggio 2008, n. 11578, in pluris-cedam.utetgiuridica.it; App. Bari, 21 settembre 2005, ivi].

L’automatismo qui paventato non sarebbe peraltro una monade, potendosi rintracciare disposizioni pregresse che, pur in assenza di una garanzia pubblica a copertura integrale dell’importo finanziato, prevedevano obblighi a contrarre in capo al finanziatore una volta valutati positivamente i requisiti di accesso alle agevolazioni pubbliche da parte della P.A.

La l. 12 agosto 1977, n. 675, ad esempio, metteva in discussione il monopolio delle banche, sancito dalla pregressa legislazione di ausilio, sul giudizio tecnico finanziario, [Mineo, op. cit., 67; nello stesso senso v. Mazzamuto, voce Mutuo. II) Mutuo di scopo, in Enc. giur., XX, Treccani, 1990, 7. Cfr. Libertini e Sanfilippo, Obbligo a contrarre, in Dig. disc. priv. – Sez. civ., XII, Utet, 1995, 483]. L’art. 6, comma 5, l. 675/1977, attribuiva al Ministro dell’Industria il potere di stabilire «procedure, tempi e metodologie delle istruttorie allo scopo di garantire omogeneità di valutazione e di comportamenti degli istituti di credito» e i regolamenti di attuazione (art. 7, comma 3, d.m. 28 giugno 1979; art. 7, ultimo comma, d.m. 10 novembre 1979) facevano espresso obbligo agli istituti di credito di stipulare il contratto di mutuo entro due mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione delle agevolazioni da parte della Cassa del Mezzogiorno, con conseguente automatismo tra concessione dell’agevolazione ed erogazione del credito [Casarosa, Il credito agevolato e il credito speciale: profili di interdisciplinarietà,  Cedam, 2000,168-170; Mineo, op. cit., 217 ss.].

Venendo a fattispecie più simili a quella in commento, perché riferite ad agevolazioni pubbliche attuate con la concessione di garanzie sul credito, anche l’art. 4, d.l. 15 giugno 1989, n. 231, nell’interpretazione di parte della giurisprudenza, prevedeva l’obbligo di concedere mutui alle aziende agricole per far fronte al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario, con garanzia del fondo interbancario di cui alla legge 454/1961 fino all’80% della perdita degli istituti mutuanti [Cass., 17 gennaio 1997, n. 474, inedita, il cui contenuto è riportato in Cass., 19 novembre 2009, n. 24434, in Banca borsa tit. cred., 2011, II, 151 ss., con nota di Tardivo, Finanziamento agrario di “soccorso” ed altre ipotesi di obbligo a contrarre].

L’assonanza tra la disposizione sui mutui agrari e quella dettata dall’art. 13 d.l. liquidità è rintracciabile anche a livello testuale: nell’art. 4 d.l. 231/1989 è ripetuto per ben tre volte il sintagma “sono concessi”, nell’art. 13 d.l. liquidità è utilizzato l’inciso «il soggetto finanziatore eroga il finanziamento».

Parimenti criticabile è l’argomento per così dire “sistematico”, basato cioè sulla presenza nell’art. 13, lett. g-ter), di un riferimento alla valutazione del merito creditizio, ritenuto dal Collegio romano estensibile anche ai finanziamenti di cui all’art. 13, lett. m), d.l. liquidità.

Dal punto di vista sistematico, infatti, le varie lettere dell’art. 13 d.l. liquidità disciplinano fattispecie diverse: in particolare la lett. g-ter) disciplina la prestazione della garanzia pubblica a valere sui finanziamenti pregressi oggetto di misure di concessione, mentre la lett. m) disciplina invece i nuovi finanziamenti erogati dalle banche, cosicché viene a mancare il presupposto (l’identità di fattispecie) per estendere ad una disposizione i requisiti dell’altra.

A sostegno dell’ambiguità della disposizione basti segnalare un diverso orientamento di una parte della giurisprudenza di merito e dell’A.B.F., per il quale l’art. 13 del d.l. liquidità stabilisce invece un automatismo tra il possesso dei requisiti ivi previsti in capo ai beneficiari e l’erogazione del finanziamento [Trib. Caltanissetta, 8 luglio 2020, in Riv. trim. dir. econ., 2020, III, 128 ss., con nota di Rossano, op. cit.; ABF Palermo, 28 dicembre 2020, n. 23666, in www.arbitrobancariofinanziario.it; cfr. ABF Bari, 31 marzo 2021, n. 8848, cit., il quale da un lato esclude un automatismo nella concessione del credito di cui all’art. 13, dall’altro individua l’ubi consistam dell’istruttoria bancaria nella semplice verifica della sussistenza dei requisiti di legge. In dottrina la tesi è sostenuta da Amato e Campo, Le misure a sostegno delle imprese nel Decreto Cura Italia e nel Decreto Liquidità, maggio 2020, 10, in www.dirittobancario.it; Rumi, Merito creditizio e formalismo contrattuale nella disciplina del Decreto Liquidità, in Contratti, 2020, IV, 463].

Riveste notevole interesse l’impostazione dell’A.B.F. di Palermo che ricorre ad una Drittwirkung dei principi costituzionali [v. P. Perlingieri, Norme costituzionali e rapporti di diritto civile, ora in Scuole, tendenze e metodi. Problemi del diritto civile, Edizioni Scientifiche Italiane, 1989, 111 ss.; Id., Norme costituzionali e rapporti di diritto civile, in Rass. dir. civ., 1990, I 120 ss.; in senso critico v. D’Amico, Problemi (e limiti) dell’applicazione diretta dei principi costituzionali nel diritto privato (in particolare nei rapporti contrattuali), in Giust. civ., 2016, III, 444 ss.; Id., Applicazione diretta dei principi costituzionali e nullità della caparra confirmatoria eccessiva, in Contratti., 2014, X, 916-937].

Ad avviso del Collegio palermitano, in presenza della garanzia del Fondo per le PMI a copertura totale dei finanziamenti disciplinati dal d.l. liquidità nessun apprezzabile sacrificio comporta per gli intermediari l’erogazione del credito, astretti al dovere inderogabile di solidarietà economica e sociale (art. 2 Cost.) e al limite dell’utilità sociale (art. 41 Cost.); nell’impostazione del Collegio i principi costituzionali rivestono il ruolo di canoni ermeneutici alla luce dei quali interpretare l’art. 13, lett. m), d.l. liquidità (mittellbare Drittwirkung).

L’ambiguità della disposizione sulla sussistenza o meno di un obbligo a contrarre si riflette anche sulla diversa – ma connessa – questione della configurabilità di responsabilità civili, penali e contabili per abusiva concessione di credito [in dottrina v. Galgano, Civile e penale nella responsabilità del banchiere, in Contr. e impr., 1987, I, 20 ss.; Inzitari, La responsabilità della banca nell’esercizio del credito: abuso nella concessione e rottura del credito, in Banca borsa tit. cred., 2001, III, 265 ss.; Modica, Concessione “abusiva” di credito ai consumatori, in Contr. e impr., 2012, II, 492; Nigro, La responsabilità della banca per concessione abusiva di credito, in Giur. comm., 1978, I, 219 ss. e Id., La responsabilità della banca nell’erogazione di credito, in Soc., 2007, IV, 436 ss.].

La sussistenza di un obbligo a contrarre dovrebbe di per sé escludere la configurabilità di illeciti civili o penali paventata dai commentatori e dalla pronuncia in commento; se infatti la banca è obbligata a concedere il prestito emergenziale in presenza dei requisiti formali per accedere al Fondo, ogni forma di responsabilità è esclusa dalla causa di giustificazione costituita dall’adempimento di un dovere (art. 2043 c.c.; art. 51 c.p.).

Anche prescindendo dalla sussistenza di un obbligo a contrarre sembra si possano comunque escludere responsabilità in capo alle banche finanziatrici. Depone in tal senso una recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha tracciato nitidamente il regolamento di confini tra finanziamento lecito e finanziamento abusivo ad imprese in difficoltà [Cass., 30 giugno 2021, n. 18610, in www.dirittobancario.it; la sentenza è commentata da Dolmetta, Merito del credito e concessione abusiva. Dopo Cass. 18610/2021, in www.dirittobancario.it].

Per la S.C. numerosi sono, invero, gli istituti dai quali emerge un favor per il finanziamento ad imprese in crisi allo scopo di evitarne il fallimento: si pensi alla prededucibilità dei crediti bancari sorti in occasione di concordati preventivi o accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 182-quater, 182-quinquies, l. fall.; oggi artt. 99 e 101 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; all’art. 99, d.lgs. n. 14/2019, che con l’autorizzazione del tribunale, permette di accedere al credito in sede di domanda di concordato preventivo, anticipando l’erogazione di nuova finanza ad un momento precedente all’approvazione del piano; ancora, al divieto, di cui all’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 14/2019, di revocare gli affidamenti bancari concessi a seguito della procedura di allerta della crisi aziendale.

Ne segue che le recenti linee di tendenza dell’ordinamento, sebbene non consentano di enucleare un dovere di erogazione del credito per consentire agli operatori economici la prosecuzione dell’attività, depongono nel senso della legittimità dei finanziamenti che, in astratto, consentono di restare sul mercato a imprese in crisi ma suscettibili di risanamento.

Come evidenzia la S.C. nella pronuncia citata, anche al di fuori di tali procedure il finanziamento all’impresa in crisi è legittimo qualora sussistano comprovate e ragionevoli prospettive di risanamento e non di aumento del dissesto. L’art. 13, comma 1, lett. m), d.l. liquidità è conforme ai requisiti indicati dalla giurisprudenza, dato che opera ex ante una scrematura dei soggetti meritevoli di accedere al credito escludendo le imprese in stato di decozione prima della pandemia, come le imprese con finanziamenti in sofferenza, cioè inadempienti perché in stato di insolvenza o in situazioni equiparabili [cfr. circolare Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008].

Sono invece meritevoli di garanzia pubblica le imprese che presentino esposizioni, anche precedenti al 31 gennaio 2020, classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi dalla parte B), par. 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, purché dette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come deteriorate ai sensi dell’art. 47-bis, par. 4, del reg. U.E. n. 575/2013.

Si tratta di imprese che prima della pandemia mantenevano una capacità di adempiere, pur non riuscendo a farlo nei termini (nel caso di esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni) o senza l’escussione delle garanzie (nel caso di esposizioni classificate come inadempienze probabili), ma la cui situazione economico-finanziaria è migliorata medio tempore a tal punto che hanno ripreso ad adempiere puntualmente [art. 47-bis, par. 4, lett. c) reg. Ue 575/2013] o l’intermediario ritiene che il miglioramento faccia presumere la restituzione integrale alla scadenza [art. 47-bis, par. 4, lett. b) reg. Ue 575/2013] [la medesima riflessione è apparsa in R. Natoli e G. Mattarella, Garanzia pubblica alle PMI e obbligo di concludere il contratto di credito tra ricostruzione storica della normativa settoriale e bilanciamento tra principi costituzionali, paper presentato alla conferenza annuale dell’AEDBF tenutasi a Milano il 26 novembre 2021, di seguito pubblicato come Iid., Il principio dell’insindacabilità della valutazione del merito creditizio alla prova dei miniprestiti emergenziali integralmente coperti da garan zia pubblica (art. 13, comma 1, lett. m, d.l. 23/2020), in Giur. comm., 2022, 4, 648-650].

Nonostante la linea interpretativa qui condivisa scongiuri ogni responsabilità per abusiva concessione di credito, alla luce dell’ambiguità dell’art. 13, d.l. liquidità sarebbe stato opportuno un intervento del legislatore introduttivo di un’esenzione di responsabilità per gli intermediari [in tal senso v. Ciraolo, op. cit., 343] e che fornisse l’interpretazione autentica della normativa emergenziale. Sarebbe stato opportuno chiarire, oltre alla sussistenza o meno di un obbligo a contrarre, l’oggetto della garanzia pubblica, non essendo chiaro se quest’ultima ricomprenda solo l’importo totale del credito o anche gli interessi corrispettivi, trattandosi di contratti naturalmente onerosi.

Purtroppo tale aspetto non sembra essere chiarito dall’emendamento introdotto al d.l. liquidità con l’art. 13, comma 1, d.l. n. 73/2021 (c.d. Sostegni-bis), il quale, abbassando la “copertura” della garanzia al 90% con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2021, non specifica quale sia l’oggetto della garanzia.

La presenza di un rischio operativo elevato, quale quello legale, e l’incertezza sulla presenza di un minimo rischio di credito hanno indotto gli intermediari ad un atteggiamento “difensivo” ed a rifiutare nella maggior parte dei casi la concessione dei finanziamenti con garanzia pubblica, frustrando lo scopo del legislatore di salvaguardare il tessuto imprenditoriale italiano tramite una massiccia iniezione di liquidità.

Bibliografia essenziale

Abbadessa, Obbligo di far credito, in Enc. dir., XXIX, Giuffrè, 1979, 529 ss.

Ciraolo, Finanziamenti di piccolo importo assistiti da garanzia pubblica (art. 13, comma 1, lett. m), decreto Liquidità), diniego di credito e responsabilità della banca, in Riv. dir. banc., 2021, II, 313 ss.

D’Amico, Problemi (e limiti) dell’applicazione diretta dei principi costituzionali nel diritto privato (in particolare nei rapporti contrattuali), in Giust. civ., 2016, III, 444 ss.

Dolmetta, Merito del credito e concessione abusiva. Dopo Cass. 18610/2021, in www.dirittobancario.it

Liace, L’arbitro bancario finanziario, Giappichelli, 2018

Mazzamuto, Mutuo. II) Mutuo di scopo, in Enc. giur., XX, Treccani, 1990, 1 ss.

Mineo, Il finanziamento agevolato tra legge e contratto, Giuffrè, 1997

Modica, Concessione “abusiva” di credito ai consumatori, in Contr. e impr., 2012, II, 492 ss.

Nigro, La responsabilità della banca per concessione abusiva di credito, in Giur. comm., 1978, I, 219 ss.

Nigro, Attività bancaria e vincoli a contrattare delle banche, in Foro it., 1985, V, 312 ss.

Niro, Art. 41, in Commentario alla Costituzione, a cura di Bifulco, Celotto e Olivetti, Utet, 2006, 846 ss.

Perlingieri P., Norme costituzionali e rapporti di diritto civile, in Rass. dir. civ., 1990, I, 120 ss.

Rossano, La valutazione del merito creditizio nel decreto “liquidità”: nota a margine di due ordinanze ex art. 700 c.p.c., in Riv. trim. dir. econ., 2020, III, 128 ss.

Tardivo, Finanziamento agrario di “soccorso” ed altre ipotesi di obbligo a contrarre, in Banca borsa tit. cred., 2011, II, 159 ss.

di Giorgio Mattarella
Ricercatore di tipo A in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Palermo
giorgio.mattarella@unipa.it

SCARICA DOCUMENTO IN PDF