Il collegamento tra il preliminare e l’esecuzione in forma specifica sul piano dell’identità dell’oggetto e i riflessi in materia di urbanistica
Cass. civ., Sez. II, Ord., 26 novembre 2024, n. 30427, Pres. Bertuzzi, Est. Trapuzzano
Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione si pronuncia sull’ammissibilità dell’azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. per il caso che i beni di cui si chiede il trasferimento coattivo risultino diversi da quelli dedotti nel contratto preliminare di compravendita concluso tra le parti in lite.
Secondo i fatti di causa, l’obbligo di contrarre era stato assunto in relazione ad un rustico e ad un terreno, nondimeno, trascorrendo molti anni senza che si pervenisse alla stipula del definitivo, il promittente venditore aveva edificato dei corpi di fabbrica nuovi, autonomi rispetto quello originario, peraltro privi del titolo abilitativo edilizio.