ISSN 2785-552X

Risoluzione del pacchetto turistico “all inclusive” in caso di impossibilità di viaggiare di uno dei partecipanti alla vacanza: la Cassazione esclude la necessità dell’unicità del titolo contrattuale

Redazione 27 Febbraio 2025

Cassazione, sez. III civ., sent. 6 dicembre 2024, n. 31368, Pres. Scarano, Est. Moscarini

Due amiche, Gu.Li. e Cr.Gi., quest’ultima anche per conto del marito, avevano acquistato presso un’agenzia di viaggi due pacchetti turistici per una crociera con destinazione Spagna, Baleari e Malta. Tuttavia, poco prima della partenza, Gu.Li. fu costretta a sottoporsi d’urgenza a un intervento per l’applicazione di un pacemaker. A seguito di questo imprevisto, entrambe annullarono le prenotazioni e richiesero il rimborso delle somme versate. Gu.Li. ottenne il rimborso grazie a una clausola assicurativa, mentre Cr.Gi. non ricevette alcuna restituzione. Di conseguenza, entrambe citarono in giudizio Costa Crociere Spa, sostenendo che il viaggio fosse stato acquistato con la finalità di essere condiviso e che l’impossibilità di Gu.Li. di partire avesse reso privo di interesse anche il viaggio di Cr.Gi.

Il Giudice di Pace di Vicenza respinse la domanda, e successivamente il Tribunale di Vicenza dichiarò inammissibile l’appello per carenza di interesse. La Corte di Cassazione, con sentenza del 2019, annullò questa decisione e rinviò il caso al Tribunale di Vicenza, che nel 2021 rigettò nuovamente il gravame. Gu.Li. e Cr.Gi. hanno quindi proposto un ulteriore ricorso in Cassazione, lamentando la mancata considerazione della finalità turistica comune e la nullità delle clausole contrattuali che impedivano il rimborso.