Istruzioni del committente e dovere di controllo dell’appaltatore: quando opera l’esenzione da responsabilità?
Cass., sez. II, 18 aprile 2025, n. 10231; Pres. Bertuzzi – Est. Maccarrone
La seconda sezione della Suprema Corte ha avuto modo di tornare nuovamente ad occuparsi, in una recente ordinanza, della delicata questione della responsabilità dell’appaltatore per i danni verificatisi a seguito della realizzazione delle opere oggetto del contratto di appalto, contribuendo così a rafforzare ulteriormente quello che può essere considerato un orientamento consolidato.
Partiamo, brevemente, dall’esposizione dei fatti di causa. Tizio, titolare di un’impresa edile, realizzava un fabbricato residenziale su un’area di cui era inizialmente comproprietario insieme a Caia e di cui sarebbe poi divenuto proprietario esclusivo. Nell’ambito dell’attività di costruzione di detto fabbricato, Tizio affidava a Sempronio – appaltatore – la realizzazione di uno scavo e di una palificazione al fine di contenere il terreno. Mevio, Filana e Calpurnia, proprietari di un immobile confinante, agivano in giudizio nei confronti di Tizio (e, in un primo momento, anche nei confronti di Caia, inizialmente comproprietaria dell’area), sostenendo che la realizzazione delle opere di scavo e palificazione avesse provocato «fessurazioni e crepe nel fabbricato di loro proprietà», in relazione alle quali domandavano il risarcimento dei danni. Tizio agiva a sua volta nei confronti dell’appaltatore Sempronio, affinché quest’ultimo lo tenesse indenne di quanto sarebbe stato eventualmente condannato a pagare.