Responsabilità del notaio pur in presenza di sanatoria dell’atto nullo
Cass., sez. II, 15 aprile 2025, n. 9868, sent., pres. Manna – est. Cavallino.
Con la pronuncia n. 9868 la Suprema Corte affronta il tema della responsabilità del notaio per l’ipotesi in cui venga rogato un atto nullo, successivamente sanato come consentito dall’art. 29, c. 1ter, L. 52 del 1985.
La controversia sorge tra un notaio e la Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina di Piemonte e Valle d’Aosta che, dichiarata la responsabilità del notaio ex art. 28 co.1 n.1 legge notarile per avere ricevuto un atto espressamente vietato dalla legge, gli aveva applicato una sanzione pecuniaria in relazione a un atto rogato dal ricorrente consistente in un contratto di vitalizio assistenziale con trasferimento di nuda proprietà su un immobile, nel quale era stata omessa la dichiarazione – richiesta a pena di nullità dall’art. 29 co. 1-bis legge 52/1985 – di conformità dei dati catastali e della relativa planimetria allo stato di fatto dell’immobile oggetto di trasferimento. La corte d’appello di Torino ha rigettato il reclamo proposto dal notaio avverso la decisione della Commissione amministrativa, con il quale il notaio sosteneva di non essere responsabile stante la conferma posta in essere successivamente alla stipulazione dell’atto, come consentito dall’art. 29, c. 1 ter, L. 52/1985.