Simulazione parziale del prezzo nella compravendita e prova scritta
Cass. civ., Sez. 2, 5 giugno 2025, n. 15097, Pres. Di Virgilio, Rel. Trapuzzano
La vicenda sottoposta alla Suprema Corte ha origine in un procedimento di merito relativo alla simulazione del prezzo di vendita di un immobile. Nello specifico, un soggetto – erede dell’originario venditore – conviene in giudizio gli acquirenti assumendo che il prezzo reale della compravendita non è quello dichiarato nell’atto pubblico bensì un altro pattuito a latere e mai mai corrisposto dagli acquirenti; in subordine, egli chiede la condanna dei convenuti al pagamento della della differenza tra il prezzo pattuito e quello quietanzato nell’atto pubblico. Nella causa di primo grado, il tribunale accerta la simulazione parziale relativa e condanna i compratori al pagamento della somma “reale” in favore degli eredi del defunto venditore. Il caso viene sottoposto alla corte territoriale, la quale rigetta l’appello sul presupposto che che la prova del prezzo effettivamente convenuto era reperibile nel complesso dei documenti prodotti (compresa una dichiarazione di una delle parti in un processo penale avente ad oggetto l’immobile), dai quali è emerso in modo inequivocabile che il corrispettivo realmente stabilito era superiore a quello dichiarato nell’atto pubblico.
All’esito dei due giudizi di merito, la Cassazione è investita della questione con un motivo, tra gli altri, che attiene ai limiti probatori che il codice civile prescrive per la dichiarazione di simulazione dell’atto di vendita, quanto alla misura del prezzo.