Uso esclusivo del bene comune e obbligo risarcitorio nei confronti dei coeredi
Cass. civ., Sez. II, Sent. 4 dicembre 2025, n. 31626, Pres. Manna, Rel. Fortunato
La controversia origina dallo scioglimento della comunione ereditaria tra tre fratelli (A.A., B.B. e C.C.) avente ad oggetto un immobile sito in Messina. Il Tribunale in primo grado aveva disposto l’assegnazione dell’immobile a B.B. e C.C., con obbligo di conguaglio in favore di A.A., ma aveva respinto la domanda risarcitoria proposta da B.B. per il mancato uso del bene.
La Corte d’Appello di Messina, con sentenza n. 607/2019, ha invece accolto parzialmente la domanda risarcitoria, ritenendo fondamentale una missiva del 15 novembre 2006 con cui B.B. aveva formalmente sollecitato la sorella A.A. ad acquistare l’immobile o, in alternativa, a consegnare le chiavi, manifestando così la volontà di far cessare l’uso esclusivo del bene da parte della coerede. Il giudice d’appello ha liquidato il danno in Euro 36.510,00 per il periodo dal novembre 2006 alla pronuncia, compensando parzialmente le spese processuali di entrambi i gradi.