Sulla nullità della clausola claims made nel contratto di assicurazione
Cass., terza sezione civile, sentenza n. 34926 del 31 dicembre 2025, (pres. e rel. Rossetti)
Nel 2013, Tizio e Caia convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, l’Azienda Sanitaria Provinciale della medesima città (di seguito anche solo ASP), esponendo che loro figlio, nato dodici anni prima presso l’ospedale cittadino, aveva riportato un grave danno neurologico a causa del negligente ritardo dei sanitari nell’assistenza al parto. Tizio e Caia domandavano, per tale ragione, che la ASP venisse condannata al risarcimento del danno.
La ASP si costituiva in giudizio e chiamava in causa, per essere manlevata in caso di soccombenza, il proprio assicuratore della responsabilità civile, Alfa. Questi, nello svolgimento delle proprie difese, eccepiva l’inoperatività della polizza per effetto della clausola claims made in essa contemplata. Il Tribunale, all’esito del giudizio di primo grado, accoglieva la domanda risarcitoria degli attori e, dichiarando la nullità della clausola claims made per difetto di causa, accoglieva altresì la domanda di garanzia proposta dalla ASP nei confronti di Alfa. La decisione veniva impugnata da Alfa. La Corte d’Appello di Caltanissetta, in sede di gravame, confermava la pronuncia del Tribunale, rigettando tutte le impugnazioni e convalidando, per quanto qui rileva, la tesi della nullità della clausola claims made poiché questa garantiva la copertura assicurativa per un periodo esiguo se comparato all’ingente premio incassato.