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ISSN 2785-552X

La responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali in caso di inadempimento della società: la dicotomia tra danno diretto e danno riflesso

Lorenzo Muttini 31 Maggio 2026

Abstract

Il contributo esamina il problematico confine tra l’azione di responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394 c.c.) e quella verso i terzi direttamente danneggiati (art. 2395 c.c.).

L’autore evidenzia come l’attuale incertezza interpretativa sulla nozione di “danno diretto” produca conseguenze critiche sul piano operativo, specialmente in sede di liquidazione giudiziale, dove la qualificazione dell’azione incide sulla legittimazione ad agire e sul rispetto della par condicio creditorum.

Dopo una disamina critica dei criteri proposti da dottrina e giurisprudenza (soggettivo, causalistico e dell’interesse leso), il lavoro ne rileva i limiti, in particolare il rischio di una sovrapposizione tra le norme e di una disparità di trattamento tra i creditori. In conclusione, si propone un criterio distintivo di natura soggettiva: ricondurre ogni pretesa del creditore sociale all’art. 2394 c.c., limitando l’ambito dell’art. 2395 c.c. ai soli soggetti privi di un rapporto di credito con la società. Tale soluzione garantisce una maggiore coerenza sistematica, semplifica l’accertamento probatorio e assicura una gestione unitaria della responsabilità gestoria nel contesto concorsuale.

This paper examines the problematic boundary between the liability action toward social creditors (Art. 2394 of the Italian Civil Code) and the action brought by directly damaged third parties (Art. 2395 of the Italian Civil Code).

The author highlights how current interpretative uncertainties regarding the notion of “direct damage” produce critical operational consequences, particularly within judicial liquidation proceedings, where the characterization of the action affects the standing to sue (legittimazione ad agire) and the compliance with the principle of par condicio creditorum.

Following a critical analysis of the criteria proposed by legal scholarship and case law (subjective, causal, and the “protected interest” approach), the study identifies their limitations, specifically the risk of overlap between provisions and the unequal treatment of creditors. In conclusion, the author proposes a subjective-based distinctive criterion: channeling every claim by a social creditor under Art. 2394, while limiting the scope of Art. 2395 exclusively to parties who do not hold a credit relationship with the company. This solution ensures greater systematic coherence, simplifies the evidentiary process, and secures a unified management of directorial liability within insolvency proceedings.

Sommario: 1. Premessa e inquadramento del problema; 2. Le proposte interpretative intorno alla nozione di “danno diretto”; 3. Sulla rilevanza pratica della distinzione tra la responsabilità dell’amministratore verso i creditori sociali e quella verso i terzi direttamente danneggiati; 4. Riflessioni critiche sulle attuali opzioni ermeneutiche sulla nozione di danno diretto; 5. Dal danno al danneggiato: per un possibile criterio alternativo per distinguere la responsabilità verso i creditori sociali da quella verso i terzi.