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ISSN 2785-552X

L’inerzia unilaterale non implica tacita risoluzione consensuale del contratto

Redazione 10 Luglio 2026

Corte di cassazione, 06 marzo 2026, n. 5082 – pres. Orilia; rel. Caponi

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla risoluzione consensuale per facta concludentia.

Nel caso di specie, la convenuta sottoscriveva con l’attrice, nel marzo 2012, un ordine per l’acquisto di una cucina del valore di € 8.400, comprensivo di trasporto e montaggio a carico della venditrice. A titolo di acconto versava complessivamente € 1.100.

Per oltre due anni dalla conclusione dell’accordo esso non veniva tuttavia eseguito per inerzia della parte acquirente. Nel luglio del 2014 la venditrice procedeva dunque a comunicarle tramite raccomandata che la cucina era pronta per il ritiro. A tale missiva la convenuta rispondeva che considerava il contratto bonariamente risolto con il trattenimento della caparra da parte della venditrice e con l’impiego del mobilio a fini espositivi in vetrina.