Il motore di ricerca delle riviste Pacini Giuridica.
Visita il Portale
ISSN 2785-552X

Natura della perizia contrattuale, interruzione della prescrizione e tutela del diritto di azione: il punto della Cassazione

15 Luglio 2026

Corte di Cassazione, sez. un. civili, sent., 30 aprile 2026, n. 11959

Con la sentenza n. 11959 del 30 aprile 2026, le Sezioni Unite prendono posizione sulla natura giuridica della perizia contrattuale e sugli effetti di essa circa l’accesso alla giurisdizione ordinaria e il decorso della prescrizione del diritto all’indennizzo derivante dal contratto assicurativo.

Nel caso di specie, a seguito di una rapina subita da un’oreficeria e denunciata all’assicuratore, veniva in rilievo una clausola della polizza che, per l’ipotesi di disaccordo tra le parti sull’an o sul quantum del danno, imponeva il ricorso a un collegio di periti nominati dalle parti.

Nel corso del procedimento peritale, la compagnia conveniva in giudizio l’assicurata, chiedendo l’accertamento della prescrizione del diritto all’indennizzo, con conseguente declaratoria di inoperatività della polizza. La convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo che le parti, per il tramite della clausola peritale, avessero inteso devolvere la controversia a un collegio arbitrale, e contestava l’intervenuta prescrizione.

Il Tribunale di Padova, con pronuncia confermata dalla Corte d’appello di Venezia, accoglieva la domanda dell’assicuratore, qualificando la clausola come perizia contrattuale atipica e non come arbitrato irrituale, e dichiarava estinto per prescrizione il diritto all’indennizzo, non essendo stato compiuto alcun atto idoneo a interrompere il termine biennale di cui all’art. 2952, comma 2, c.c.