Il potere di rappresentanza si consuma con il compimento dell’affare, anche se il contratto viene successivamente annullato
Cassazione, sezione II, ordinanza n. 22789 del 2026 (pres. Mocci; rel. Grasso)
La pronuncia della Sezione II della Cassazione affronta il tema degli effetti dell’invalidità del contratto concluso dal rappresentante sul potere di rappresentanza conferitogli mediante procura speciale. La vicenda trae origine dall’azione promossa dalla proprietaria di un immobile nei confronti dell’ex coniuge, cui aveva conferito procura speciale all’atto dell’acquisto del bene, e della società acquirente, volta a ottenere la declaratoria di nullità, simulazione o annullamento della compravendita stipulata nel 2016. Secondo l’attrice, il rappresentante aveva nuovamente alienato il bene in favore della medesima società già coinvolta in una precedente vendita, definitivamente annullata per conflitto di interessi, nonostante il potere rappresentativo dovesse ritenersi ormai esaurito. Il Tribunale dichiarava l’inefficacia della vendita e la Corte d’Appello confermava la decisione, ritenendo che il potere di rappresentanza si fosse consumato con il compimento del primo atto dispositivo e che, in ogni caso, la nuova alienazione fosse caratterizzata da un evidente conflitto di interessi.
Il rappresentante e la società acquirente hanno quindi proposto ricorso per cassazione sostenendo, tra l’altro, che l’annullamento del primo contratto non aveva inciso sulla validità della procura, rimasta pertanto efficace e idonea a legittimare una successiva vendita del medesimo immobile. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, chiarendo che l’invalidità del contratto concluso dal rappresentante non determina la reviviscenza del potere rappresentativo.