La responsabilità professionale nell’esecuzione di prestazioni di speciale difficoltà e le iniziative di riforma della responsabilità medica: verso una “riscoperta” dell’art. 2236 c.c.?
Abstract
Nonostante la sua condivisibile ratio, la norma dell’art. 2236 c.c., che limita la responsabilità del professionista chiamato ad affrontare problemi tecnici di speciale difficoltà ai soli casi di dolo o colpa grave, gode di una assai scarsa e del tutto irragionevole applicazione pratica da parte della giurisprudenza. Proprio nel settore ove tale fenomeno è più evidente, quello della responsabilità medica, si registrano, tuttavia, recenti iniziative del legislatore che potrebbero condurre ad una “riscoperta” della norma estesa all’intero ambito della responsabilità derivante dall’esercizio delle professioni intellettuali.
Despite its compelling underlying rationale, Article 2236 of the Italian Civil Code —which limits the liability of professionals confronted with technical problems of exceptional difficulty to cases of wilful misconduct or gross negligence — has received strikingly limited, and wholly unjustifiable, application in judicial practice. This tendency is particularly evident in the field of medical liability. Yet it is precisely in this area that recent legislative developments may pave the way for a renewed appreciation of the provision, with the potential to extend its application across the entire spectrum of professional liability arising from the exercise of professional activities.
Sommario: 1. La responsabilità professionale e le prestazioni di speciale difficoltà nella norma dell’art. 2236 c.c.; 2. Lo scarso e irragionevole riscontro applicativo dell’art. 2236 c.c. nella giurisprudenza; 3. L’art. 2236 c.c. nella responsabilità medica; 4. Le iniziative di riforma della disciplina della responsabilità medica contenuta nella Legge Gelli-Bianco; 5. Riflessioni conclusive: la riforma della Legge Gelli-Bianco potrà avviare un processo di “riscoperta” dell’art. 2236 c.c.?