A proposito di ripetizione dell’indebito bancario e prova del saldo: la Cassazione chiarisce limiti e contenuto dell’onere probatorio del correntista
Cass., sezione prima civile, sentenza n. 3200 del 13 febbraio 2026 (pres. Marulli; est. D’Aquino)
«Il correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito non è tenuto a produrre necessariamente tutti gli estratti conto, potendo la prova dei movimenti e del saldo del rapporto desumersi anche aliunde, attraverso elementi idonei a consentire la ricostruzione dell’andamento del conto»: è quanto la Suprema Corte ha affermato nella pronuncia in commento, tornando a soffermarsi sui presupposti e sui limiti dell’azione di ripetizione dell’indebito nell’ambito dei rapporti di conto corrente bancario e, in particolare, sul contenuto dell’onere probatorio gravante sul correntista che contesti la legittimità delle annotazioni effettuate dall’intermediario.
La controversia trae origine dalla domanda proposta da un’impresa correntista nei confronti dell’istituto bancario, volta ad ottenere la ripetizione delle somme asseritamente indebitamente percepite dalla banca in relazione a un rapporto di conto corrente acceso nel 1993 ed estinto nel 2005, nonché a un ulteriore rapporto ancora in essere al momento della proposizione della domanda. In particolare, parte attrice deduceva l’applicazione di interessi usurari e ultralegali, l’illegittima capitalizzazione degli interessi e l’addebito di spese non dovute, chiedendo la rideterminazione del saldo dei rapporti e la restituzione delle somme indebitamente trattenute.