Accettazione della donazione con atto separato e formalità della notifica al donante
Cassazione, sez. II civ., ord. 13 dicembre 2024, n. 32333, Pres. Di Virgilio, Est. Picaro
La Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Palermo, che a sua volta aveva riformato la sentenza del Tribunale di Agrigento, pronunciatasi su una domanda di accertamento della nullità di una donazione accettata con atto separato per difetto della forma prescritta dall’art. 782, co. 2, c.c..
In fatto, una coniuge in seconde nozze, al fine di ricostituire la consistenza patrimoniale del proprio marito, resosi nel frattempo inadempiente rispetto all’obbligo di pagamento degli assegni di mantenimento posti a suo carico nel giudizio di separazione, aveva invocato la nullità della donazione in precedenza stipulata da questi in favore di una sua figlia, avuta da un precedente matrimonio, accettata dalla stessa con atto separato, previa autorizzazione del Giudice Tutelare in quanto all’epoca minorenne.