Appalti pubblici: nessun risarcimento per chi conosce i vizi della gara
Corte di Cassazione, sezione prima civile, sent. 11 marzo 2025 n. 6531, Pres. Mercolino – Rel. D’Orazio
La Corte di cassazione, con sentenza depositata l’11 marzo 2025, ha fornito importanti chiarimenti sui limiti della responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione nei casi di contratti d’appalto divenuti inefficaci a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione.
Il caso riguardava un appalto per il servizio di raccolta rifiuti nel Comune di Nuoro, aggiudicato a una società che, nonostante la notifica del ricorso al TAR Sardegna da parte di un’altra concorrente che contestava la legittimità della procedura, aveva proceduto alla stipula del contratto e all’acquisto dei mezzi necessari per l’esecuzione del servizio. Il TAR successivamente aveva annullato la gara, rilevando che la commissione aggiudicatrice aveva fissato i parametri di valutazione delle offerte solo dopo l’apertura delle buste, in palese violazione delle norme sull’evidenza pubblica. Dopo il fallimento della società aggiudicataria, il curatore fallimentare chiedeva il risarcimento dei danni al Comune, invocando la responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c.