Criteri di accertamento dell’importanza dell’inadempimento contrattuale
Cass., seconda sezione civile, ordinanza n. 26313 del 9 Settembre 2024 (pres. Manna; est. Besso Marcheis)
La vicenda risolta dall’ordinanza in commento trae origine da un contratto preliminare di compravendita immobiliare. Il promissario acquirente, che al momento della sottoscrizione del contratto aveva versato Euro 5.000 e nei successivi trenta giorni ulteriori Euro 20.000, non aveva potuto rispettare la scadenza del 31 luglio 2008 pattuita per il versamento degli Euro 23.000 che residuavano rispetto al prezzo della compravendita di complessivi Euro 48.000. Il promissario acquirente riferiva di un intervenuto accordo con il promittente venditore, in base al quale il primo avrebbe utilmente pagato quanto dovuto entro il 30 settembre 2008, data fissata anche per il rogito notarile. Chiedeva dunque che il Tribunale, a fronte dell’inadempimento del promittente venditore rispetto al contratto preliminare, accertasse la legittimità del proprio recesso e condannasse la controparte alla restituzione del doppio della caparra.
Costituitosi in giudizio, il promittente venditore smentiva qualsivoglia accordo di posticipo del pagamento degli Euro 23.000 e, anzi, prodotta lettera del 10 settembre 2008 con cui aveva contestato l’inadempimento di controparte, proponeva domanda riconvenzionale volta a ottenere l’accertamento del proprio legittimo recesso dal contratto nonché del proprio diritto a ritenere la caparra ricevuta.