Donante morituro e condizione sospensiva di premorienza: atto mortis causa o donazione con effetti post mortem?
(Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sent. 13 dicembre 2023, n. 34858; Pres. Carrato – Rel. Fortunato)
Abstract
Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione si è pronunciata sulla liceità di una donazione con condizione sospensiva di premorienza del donante, laddove il decesso di quest’ultimo sia altamente probabile. Segnatamente, la Corte differenzia tale donazione dalla donazione mortis causa, considerando il ruolo svolto dell’evento morte, l’esistenza di un vincolo giuridico produttivo di effetti prodromici e l’irrevocabilità dell’attribuzione patrimoniale. Inoltre, la Corte ritiene che l’elevata probabilità di premorienza del donante non sia idonea a escludere che il donatario possa decedere prima che la stessa si verifichi, facendo tornare il bene nella titolarità del donante.
The commented decision of the Italian Supreme Court offers the opportunity to analyze the permissibility of a donation under the condition of the donor’s predecease, where the donor’s death is highly probable. In particular, the Court differentiates this donation from a mortis causa donation, considering the role played by the event of death, the existence of a legal bond productive of prodromal effects, and the irrevocability of the asset allocation. In addition, the Court finds that the high probability of the donor’s predecease is not suitable to exclude the possibility that the donee may die before it occurs, causing the property to revert to the donor’s ownership.
Sommario: 1. Il caso; 2. Il divieto di patti successori; 3. La liceità della donazione con condizione si praemoriar e l’illiceità della donazione mortis causa; 4. Gli elementi distintivi della donazione con condizione si praemoriar rispetto alla donazione mortis causa; 5. L’elevata probabilità di premorienza del donante; 6. Brevi note conclusive.