Donazioni dirette e liberalità indirette: profili di contiguità e divergenza
(Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ord. 5 dicembre 2024, n. 31170; Pres. Falaschi – Rel. Poletti)
Abstract
La decisione in commento conferma il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità che qualifica il trasferimento di un dossier titoli come una donazione diretta, nulla ove realizzata in difetto della forma solenne richiesta ad substantiam. In particolare, si ritiene che, al fine di determinare la natura diretta o indiretta dell’atto di liberalità, sia necessario procedere attraverso una valutazione in concreto del programma negoziale del disponente e degli aspetti sostanziali della vicenda. Sotto tale aspetto, la pronuncia in commento osserva che gli elementi sulla base dei quali è necessario svolgere l’analisi consistono nell’entità degli importi, nelle modalità di esecuzione e nella stabilità dell’attribuzione patrimoniale. Solo attraverso un’attenta valutazione in concreto di tali elementi è possibile determinare se, nel programma negoziale del disponente, l’intento di liberalità doveva essere realizzato mediante il ricorso strumentale ad un negozio, diverso da quello di donazione, che abbia lo scopo ulteriore ed indiretto di produrre l’arricchimento del destinatario.
The decision under review confirms the most recent orientation of legitimacy jurisprudence, which qualifies the transfer of a securities portfolio as a direct donation, null if carried out without the solemn form required ad substantiam. In particular, it is deemed that, to determine the direct or indirect nature of the act of liberality, it is necessary to conduct a concrete evaluation of the donor’s contractual program and the substantive aspects of the case. From this perspective, the ruling under review observes that the elements required for analysis include the magnitude of the amounts, the methods of execution, and the stability of the patrimonial allocation. Only through a careful, concrete assessment of these elements can it be determined whether, in the donor’s contractual program, the intent of liberality was to be realized through the instrumental use of a transaction other than a donation, with the additional and indirect purpose of enriching the recipient.
Sommario: 1. Il caso; 2. Questione di diritto; 3. Commento. Le difficoltà nell’individuazione della nozione di donazione indiretta; 4. (Segue). Il rapporto fra donazione indiretta e negozio indiretto; 5. Natura giuridica e fondamento causale del trasferimento di un dossier titoli.