Gli interessi legali sono quelli del 1° comma dell’art. 1284 c.c. se non risulta diversamente dal titolo esecutivo
Redazione
26 Giugno 2024
Cass., sez. un., 7 maggio 2024, n. 12449, Pres. Manna; Acierno; D’Ascola – Est. Scoditti
Con sentenza numero 12449 del 2024, le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla dibattuta questione relativa alla misura degli interessi applicabili nel caso in cui la sentenza sancisca il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione. La conclusione cui giunge la Corte è che in mancanza di un esplicito accertamento circa la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 1284, comma 4, cod. civ., deve intendersi applicabile il saggio previsto dal comma 1 della medesima disposizione, stante il divieto del giudice dell’esecuzione di integrare il titolo esecutivo (i.e. la sentenza di condanna).