Guido Alpa giurista metodologicamente universale
Io desidero in primo luogo esprimere il mio ringraziamento a ‘Pactum on line’, che ospita alcuni degli interventi che sono stati pensati e svolti per l’iniziativa dell’amico e collega Fábio de Andrade, il quale ci ha proposto (e noi abbiamo subito entusiasticamente aderito) di ricordare Guido Alpa in chiave sovranazionale (e soprattutto latinoamericana). E del resto tutti sappiamo benissimo quanto forte fosse la sensibilità comparatistica di Guido Alpa.
Ora, poiché un titolo è necessario, se devo sceglierne uno, nella generale prospettiva del nostro seminario, potrei dire così: ‘Guido Alpa, ovvero un giurista metodologicamente universale’.
Dico allora subito qualche parola sul senso dell’aggettivo universale e su come questo aggettivo possa essere declinato rispetto a Guido Alpa giurista.
Si tratta di una universalità che esprime una portata e una rilevanza soprattutto metodologiche. Per una ragione molto semplice. L’universalità di Alpa non si riferisce, perché non può a essa riferirsi, a una influenza giuridica universale, che sarebbe non solo inconcepibile ma del tutto assurda.
L’universalità di Alpa si riferisce a un metodo giuridico, che è universale nel senso che può adattarsi a qualunque ordinamento giuridico, a qualunque esperienza giuridica, tanto in senso diacronico, quanto in senso sincronico.
Alpa, quindi, è un giurista universale per una ragione metodologica fondamentale: il metodo giuridico di Guido Alpa è un metodo di carattere adattativo, ovvero è un metodo che teorizza il carattere adattativo del diritto: il diritto deve adattarsi ai vari contesti sociali nei quali dovrà poi essere applicato (questo rilievo ci porta subito alla memoria, o almeno a me lo ha riportato alla memoria, un giurista caro a Guido Alpa quale Jean Carbonnier, e a un libro caro a Guido Alpa, il celeberrimo ‘Flessibile diritto’) ([1]).
Da questa premessa metodologica discendono, molto linearmente, alcune conseguenze.
Il diritto, per Guido Alpa, è un insieme di concetti, di categorie, di principi, di regole, che necessariamente devono adattarsi al contesto, alla realtà, alle esigenze, alle novità: in parola di sintesi, agli svolgimenti storici – qualunque essi siano, anche drammatici quando non tragici. E questo adattamento, tendenzialmente (e soprattutto nel momento dell’immediata urgenza, quando occorre risolvere un problema, e quindi decidere – e in attesa dell’eventuale intervento legislativo), è fatto più dal giurista, che non dal legislatore (e qui giurista vuol dire accademico, ma anche avvocato e giudice: Alpa, come ben noto, è tra coloro che ritengono che la giurisprudenza sia fonte del diritto) ([2]).
Naturalmente, di fronte a questa mia affermazione si potrebbe subito obiettare: se così è, allora il metodo di Guido Alpa è un metodo assiologicamente e politicamente neutro, ovvero, qualunque contenuto giuridico va bene, purché sia in armonia con il contesto nel quale il diritto dovrà poi essere applicato (anche il contesto più oscurantista e tragico, e comunque antiliberale – ma la bussola assiologica di Guido Alpa è, del tutto ovviamente, quella liberaldemocratica). Saremmo, allora, di fronte a un diritto (nel senso di: ordinamento giuridico) quale mero, e asettico, contenitore assiologico.
No; naturalmente non è così. E che non sia così lo capiamo benissimo leggendo anche solo qualche pagina di un libro di Guido Alpa che non è tra i suoi più noti, ma che, a mio modo di vedere, è tra i più interessanti e ricchi di saggezza, di insegnamenti e di passione intellettuale.
In gran parte, è una raccolta di recensioni: dai primi anni Settanta alla fine degli anni Ottanta.
Già il titolo dice molto anche in chiave metodologica: ‘Elogio dell’incertezza’ ([3]).
Orbene, se ci soffermiamo in particolare sulla ‘Introduzione’, possiamo isolare almeno cinque aspetti, che ci restituiscono molto bene la cifra metodologica di Guido Alpa.
Primo aspetto: il diritto inteso (soltanto, o soprattutto) come dogmatica concettuale immutabile è un diritto falso, inconsistente, fragilissimo, che infatti è stato progressivamente distrutto (si può aggiungere che al ben noto, e a suo modo glorioso, genus della ‘rivolta contro il formalismo’ è pure riconducibile la species della rivolta contro la fattispecie, e, in perfetto parallelismo con essa, il successo dell’argomentazione per principi, e in particolare, all’interno di tale struttura argomentativa, il successo del principio di ragionevolezza, che, del resto, va di pari passo con la tecnica del bilanciamento; con la precisazione che difendere l’idea di un diritto inteso soprattutto quale argomentazione, e quindi la critica all’idea di una regola giuridica strettamente contenuta in una fattispecie, non significa affatto fare professione di ideologismo antiformalistico, ché si ricadrebbe nell’errore specularmente contrario. Semplicemente, occorre prendere atto che ogni fonte del diritto ha il proprio tempo storico, di prevalenza sulle, o di recessione rispetto alle, altre ([4]): in un gioco, al contempo, competitivo e cooperativo che è un innegabile segno di vitalità politica e di vitalismo culturale).
Secondo aspetto: il diritto è uno strumento, e quindi ha una portata servente, funzionale, teleologica e non ontologica (e se si può parlare di ontologia giuridica, lo si può fare solo ex post, ovvero post iudicium: al proposito, ma solo come cenno, qui, si può richiamare il rapporto fruttifero tra fenomenologia e ontologia, nonché il percorso di una fenomenologia che progressivamente si ontologizza, così aprendosi il notissimo campo della fenomenologia ontologica, nonché quello dell’ontofenomenologia).
Terzo aspetto: il diritto si muove spesso in un’area grigia, direi di instabilità, di non certezza, di non graniticità. Il che significa che la soluzione giuridica esatta, se vogliamo dire così, necessariamente varia (anzi, deve variare), da epoca a epoca, da contesto a contesto.
Una incertezza che, sul piano metodologico, diventa mitezza metodologica (ma la mitezza metodologica non è declassabile a superficiale o ottuso relativismo metodologico, ma è espressione di quella che potremmo anche definire una deontologia della comprensione: per comprendere, occorre accettare, il che, ovviamente, porta dritti al pluralismo: fenomenologico, assiologico, metodologico, su cui torno a brevissimo).
Quarto aspetto: il diritto come strumento di comprensione della realtà che ci circonda, e quindi un diritto che necessariamente deve considerare gli aspetti economici, sociologici, storici, comparatistici: insomma, concetti, strumenti, idee, metodologie che non sono giuridici devono entrare nell’ambito del diritto.
Quinto e ultimo aspetto, ovvio a questo punto: pluralismo metodologico.
Anzi, Guido Alpa si pone espressamente e non retoricamente questa domanda: pluralismo o ecclettismo metodologico, considerando ovviamente l’ecclettismo in senso negativo (poco rigoroso, al limite contraddittorio, incoerente, confuso) ([5]).
Ma la risposta di Alpa c’è, e, alla lettera, suona così: «Poca rilevanza hanno le qualificazioni, se gli assunti sono verificabili e le costruzioni, fondate su quegli assunti, razionali» ([6]). E ivi, subito dopo, si legge che, in questo modo, «[s]i costruiranno nuovi dogmi, certo: ogni età ha bisogno delle sue certezze» ([7]).
Chiudo tornando su una caratteristica complessiva del volume da cui ho tratto le citazioni appena proposte, e dicendo quindi che a me sembra molto chiaro perché Guido Alpa abbia costantemente attribuito notevole importanza alla recensione: attraverso la recensione egli ha sperato, e anzi ha confidato, di poter incidere (delicatamente, ovvero all’insegna del dialogo, con persone e con idee, ma persuasivamente) sulla struttura concettuale del diritto, non già per distruggere i concetti (che sarebbe impossibile, prima ancora che velleitario e anzi sciocco), ma per costantemente adeguare i concetti alla realtà storica, le ‘parole’ del diritto alle ‘cose’ dell’umanità: appunto, direi, costantemente tra continuità e discontinuità; un andirivieni che non rappresenta affatto una oscillazione squilibrante, che non uccide l’idea di ordinamento e soprattutto di ordine, ma che, all’esatto opposto, esprime la ferma necessità di una costante ricerca di un ordine da intendere, però, sempre dialetticamente, rispetto alla mobile dimensione sociale, e mai in termini statici, cioè assolutistici, concettualistici, ‘dogmatici’ in senso deteriore, quale rinuncia al pensare problematico, rivendicando una linearità e una nettezza sociale e giuridica che invece non esistono.
Il che significa, altresì, che Guido Alpa guardava al diritto soprattutto nella chiave della politica del diritto, e questo è il modo più efficace per dialogare con qualunque giurista, a qualunque ordinamento appartenga (del resto, per ricordare qui un famoso assunto metodologico di Tullio Ascarelli – il quale, e lo si ricorda sempre volentieri, in Brasile trovò la salvezza, per sé e per la propria famiglia –, tutti i giuristi parlano la stessa lingua).
In questo senso, allora, Guido Alpa è un giurista metodologicamente universale, e, si può anche aggiungere che, in questo stesso senso (e quale conseguenza di siffatta universalità metodologica), la politica del diritto di Guido Alpa è tutta rivolta al piano dell’universalità culturale e dell’universabilizzabilità culturale, e dunque della dimensione autenticamente storica, che si fonda sul conoscere per differentiam la totalità.
di Mauro Grondona
Professore ordinario di Diritto privato
Università degli Studi di Genova
* Con piccole modifiche, sono le parole che ho pronunciato in occasione di un webinar ideato e organizzato dal prof. Fábio Siebeneichler de Andrade, della Pontificia Università Cattolica di Rio Grande del Sud/Porto Alegre, dal titolo: “Guido Alpa giurista universale”. Al webinar, hanno altresì partecipato: Francesca Benatti, Fabrizio Piraino, Carlos Alberto Chinchilla Imbett (Università Externado di Colombia – Bogotà), Leysser León Hilario (Pontificia Università Cattolica del Perù – Lima).
([1]) Carbonnier, Flessibile diritto. Per una sociologia del diritto senza rigore, a cura e con un saggio di A. De Vita, Giuffrè, 1997 (che è la traduzione della 7a ed. francese, uscita nel 1992: nel 2001, a due anni dalla morte dell’autore, usciva la 10a ed.).
([2]) Basti un solo esempio (il quale, mi pare, è perfettamente in linea con il rilievo, in tema di fonti, di Antonio Padoa Schioppa, che riferisco infra, in nota 4), tratto appunto dal volume che verrà poi subito dopo richiamato nel testo: Alpa, Elogio dell’incertezza. Aspetti della letteratura civilistica (1970-1990), Jovene, 1991, ‘Introduzione’, 7: «Oggi si rimedita il ruolo stesso della giurisprudenza, eletta a nuova autentica fonte del diritto; non più creatrice di soluzioni contingenti, ma elaboratrice di modelli additivi che ne esaltano la funzione nomopoietica. Chi lamenta la perdita di centralità del ruolo della dottrina e stigmatizza l’eccessiva attenzione che si tributa alla giurisprudenza finisce per arroccarsi in quel mondo che conserva alla parola “dottrina” i caratteri che ad essa attribuiscono i giuristi incolti, cioè astrattezza, astoricità, e quindi irrealtà, somma di sterili dogmatismi».
([3]) Alpa, Elogio dell’incertezza, cit. Ma che quello dell’incertezza fosse tema assai caro a Guido Alpa è provato dalla circostanza che egli lo scelse per una sua lectio magistralis tenuta all’Università ‘Suor Orsola’ nel 2006: Alpa, La certezza del diritto nell’età dell’incertezza, Editoriale Scientifica, 2006.
([4]) Un maestro della storia del diritto, e del diritto in generale, qual è Antonio Padoa Schioppa ha avuto modo di affermare (in un recentissimo e splendido webinar promosso dall’Asdimm – Associazione degli storici del diritto medievale e moderno: https://www.asdimm.it/ –, e che si può interamente rivedere qui: https://www.youtube.com/watch?v=9Pfdp9uT9AE&t=4124s) che, nella storia del diritto europeo, le quattro classiche fonti del diritto (legge, pensiero giuridico, giurisprudenza e prassi) sono sempre esistite: il delicatissimo problema è piuttosto quello di accertare le influenze reciproche, nelle varie epoche. E allora, su questo specifico punto, si può aggiungere la seguente considerazione: accanto, e oltre, direi, il lavoro di accertamento della ‘realtà delle cose del passato’ (pur sempre accertata nel momento del presente – da cui l’ovvia necessità di una costante riscrittura della storia, che non è affatto segno di precedenti falsificazioni o di false coscienze, ma, al contrario, è una esigenza, intellettuale, culturale, politica, spirituale, esistenziale, filosofica, sociologica, antropologica, finalizzata, da un lato, a rispondere alle nuove domande che il diverso contesto generale fa sorgere, e, dall’altro, a ripercorrere criticamente le risposte già fornite da chi ci ha preceduto a partire da domande analoghe, muovendosi come sempre tra continuità e discontinuità, e in certa misura, se ci si prefigga sempre, metodologicamente, di comprendere il contesto, nella logica agostiniana, anch’essa richiamata da Padoa Schioppa, del ‘diversa sed non adversa’, logica che, al di là della dogmatica giuridica, e quindi quale ‘criterio coerenziale’, ben può essere messa a frutto, appunto, quale generale canone ermeneutico, non già giustificazionista, come pur si potrebbe sospettare, ma volto invece alla radicale comprensione del passato, inteso quale totalità, come del resto il presente, e dunque ogni epoca: una radicale comprensione che però, per essere davvero tale, è, al contempo, ricostruzione: con l’ovvia avvertenza che ricostruire il passato significa sempre necessariamente e prospetticamente ripensarlo rispetto al presente), c’è il lavoro (anch’esso ermeneutico, non c’è dubbio) di valutazione e di analisi critica di tutti gli elementi che possano svolgere un ruolo rilevante in termini di ‘fonti’ della conoscenza, esattamente nella linea di un percorso di ricerca (donde la fondamentale importanza dello studio della storiografia) sempre chiamato a fare i conti con il lato della continuità e con quello della discontinuità: in questo senso, la storia del diritto (pensando, ovviamente, in senso culturalmente unitario al diritto romano e al diritto medievale, all’antico, al tardoantico e al moderno) esce dalla gabbia in cui molti cultori del diritto positivo – ma, a volte, anche gli stessi cultori della storia del diritto – hanno inteso e intendono segregarla e acquista (o riacquista) la sua straordinaria valenza conoscitiva (se non altro, in chiave metodologica e prospettica), diventando così un formidabile strumento, non già di erudizione, ma di formazione del giurista, del presente e soprattutto del futuro. Da questo punto di vista, mi permetterei di aggiungere, il campo delle ‘humanities’ sembra meno timoroso e fors’anche più attrezzato (ricorrendo con fiducia alle nuove tecnologie), rispetto al nostro ambito giuridico, non volendo, ben giustamente, combattere una battaglia di retroguardia, ma piuttosto proponendosi con orgoglio quale campo della conoscenza indispensabile per la comprensione di quello che possiamo anche chiamare il senso universale dell’umanità, rispetto alla quale umanità, indubitabilmente, le differenze storicamente accertabili non confliggono con l’esigenza umanissima, e universale (e comunque universalizzabile), della comprensione del tempo storico nel quale si è chiamati a vivere: una comprensione che non è davvero tale se però dimentica la dimensione dello svolgimento storico e dello stesso tempo storico, riducendo la complessità della dialettica storica della diacronia alla semplicità di una lineare sincronia, perché l’oggi è sempre il prodotto (continuo o discontinuo) dell’ieri.
([5]) Alpa, Elogio dell’incertezza, cit., ‘Introduzione’, 7: «Convivono, spesso anzi si intrecciano fruttuosamente, più metodi; eclettismo o pluralismo metodologico?».
