ISSN 2785-552X

Il mutuo con ammortamento alla francese non comporta anatocismo

Redazione 30 Aprile 2024

App. Lecce, sez. I civ., 28 marzo 2024, sentenza n. 273/2024 (est. Evangelista)

La sentenza indicata in epigrafe si occupa della validità del mutuo con ammortamento alla francese, oggetto peraltro della recente ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, depositata il 7 settembre 2023 ed emanata ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c.

La Corte d’Appello salentina, aderendo ad un orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2020; Cass. 2783/2023) e di merito (v. ex multis Trib. Napoli, n. 773/2023; Trib. Rieti, n. 221/2023) ha ritenuto che  “il metodo “alla francese” non comporti alcuna capitalizzazione degli interessi, poiché interessi inclusi nella rata sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora da restituire, cioè sull’ammontare di capitale pari alla differenza tra il capitale originario e l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti. Ed infatti, ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti  gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, e tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale.