Il principio di solidarietà è applicabile anche nella disciplina del condominio
Cassazione, sezione III, ordinanza n. 26521 del 2024 (pres. De Stefano; rel. Guizzi)
La pronuncia della Sezione III della Cassazione affronta il tema della responsabilità per i danni che originano da parti condominiali, prendendo l’abbrivio dalla decisione della Corte territoriale che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del convenuto – singolo condomino – poiché essa apparterrebbe all’intero condominio. Nel caso in esame il ricorrente ha adito l’autorità giudiziaria per veder accertata e dichiarata la responsabilità della AUSL – ex art. 2051 c.c. e in via concorrente o alternativa ex art. 2043 c.c. – nella causazione del danno patrimoniale e non derivante da consistenti infiltrazioni di acqua nell’immobile di sua proprietà. Il danno, infatti, sarebbe derivato dallo stato di fatiscenza dell’immobile sovrastante e, comunque, dalle parti dell’edificio nella materiale ed esclusiva disponibilità della convenuta AUSL che eccepiva, preliminarmente, all’avversaria domanda l’argomento per cui legittimato passivo sarebbe stato l’ente condominio. Questa ricostruzione è stata accolta dalla Corte d’appello che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della AUSL, sussistente in capo all’intero condominio.