Il rapporto fra contratto preliminare e contratto definitivo nel contesto dell’azione revocatoria ordinaria
Corte di Cassazione, sezione terza civile, ord. 23 novembre 2022, n. 34418 – Pres. Scarano – Est. Dell’Utri.
[revocatoria ordinaria (azione) – contratto preliminare – contratto definitivo di compravendita – eventus damni – scientia damni – sussistenza – accertamento]
Massima – Il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all’azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto l’eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato; pertanto, la sussistenza del presupposto dell’eventus damni per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2901 c.c. in capo all’acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti. (massima non ufficiale)