Il viaggiatore non può esercitare la risoluzione gratuita del contratto di pacchetto turistico qualora le circostanze di cui all’art. 12, paragrafo 2, della direttiva UE 2015/2302 fossero prevedibili
Corte d’appello di Genova, Sentenza n. 420/2025 del 31marzo 2025
Una comitiva di persone anziane acquistava un pacchetto turistico per una crociera tramite un’agenzia di viaggi. Otto giorni prima della partenza, a causa della crisi pandemica, l’agenzia comunicava al tour operator l’intenzione dei clienti di avvalersi del diritto di recesso senza penali, ai sensi dell’articolo 41 del Codice del Turismo, che recepisce l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva UE 2015/2302. Il tour operator, ritenendo infondato il recesso, chiedeva all’agenzia, tramite decreto ingiuntivo, il pagamento delle somme dovute. L’agenzia si opponeva al decreto ingiuntivo. Il giudice di prime cure respingeva la richiesta dell’agenzia, ritenendo, fra le altre cose, che il recesso esercitato dai clienti non potesse in alcun modo considerarsi legittimo. L’agenzia proponeva appello dinanzi alla Corte d’Appello di Genova.