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ISSN 2785-552X

Inadempimento precontrattuale e risoluzione: il netto confine segnato dalla Suprema Corte tra obblighi di comportamento e rimedi contrattuali.

Redazione 12 Febbraio 2026

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 34927 del 31 dicembre 2025, ha riaffermato con vigore il principio di diritto secondo cui la violazione degli obblighi informativi precontrattuali, pur se incidente sulla determinazione volitiva della parte, non può mai legittimare la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c., restando confinata nell’alveo della responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo risarcitorio o, al più, dando luogo all’annullamento per vizio del consenso ove ne ricorrano i presupposti.
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una polizza vita a contenuto finanziario stipulata nel 2012, in relazione alla quale l’investitrice lamentava la perdita integrale del capitale e la mancata ricezione di informazioni adeguate circa la natura e i rischi dell’operazione prima della sottoscrizione. 
Sebbene in primo grado le pretese attoree fossero state respinte, la Corte d’appello di Torino aveva ribaltato l’esito del giudizio. Accertato che le condizioni generali di contratto e la scheda sintetica non contenevano informazioni comprensibili ed esaustive sulle caratteristiche essenziali del contratto, la Corte aveva, infatti, ritenuto che la società fosse stata inadempiente all’obbligo di informazione, per l’effetto dichiarando la risoluzione del rapporto e condannando la compagnia alla restituzione dei premi versati sul presupposto che la documentazione contrattuale – in particolare la scheda sintetica e le condizioni generali – risultasse oscura e inidonea a soddisfare i precetti legislativi di trasparenza. 
La Suprema Corte, tuttavia, ha censurato tale impostazione, evidenziando come il giudice di merito abbia erroneamente sovrapposto regole di condotta e regole di validità. Secondo la Corte, infatti, delle due, l’una: 
a) se vi è stato inadempimento di doveri che precedono la stipula del contratto, ma quell’inadempimento non ha avuto per effetto anche la violazione di obblighi contrattuali, chi è venuto meno a quei doveri resta esposto alla domanda di risarcimento del danno causato alla controparte, ma non alla domanda di risoluzione contrattuale;
b) se vi è stato inadempimento soltanto di obblighi scaturenti dal contratto, il contraente fedele potrà domandare la risoluzione del contratto, ma non invocare la responsabilità precontrattuale della controparte.
Nel caso di specie i giudici di legittimità hanno chiarito che il dovere di “parlar chiaro”, pur essendo pietra angolare del diritto dei contratti fondata sulla buona fede ex art. 1175 c.c., attiene alla fase di formazione del negozio; pertanto, una condotta decettiva o omissiva antecedente alla stipula non può configurarsi come un inadempimento delle obbligazioni nate dal contratto stesso. 
Esaminando la struttura dei rimedi, dunque, la Cassazione ha precisato che mentre la risoluzione presuppone la violazione di patti contrattuali già perfezionati, la responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione dell’art. 1337 c.c. tutela il corretto dipanarsi dell’iter formativo e ha natura extracontrattuale, soggiacendo quindi al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. e non a quello ordinario decennale. 
Sotto il profilo della disciplina applicabile, la Corte ha inoltre respinto i motivi di ricorso volti a escludere la rilevanza del Testo Unico della Finanza (TUF) rispetto al Codice delle Assicurazioni, osservando come il canale distributivo sia neutro rispetto alla tutela del contraente, che è legata alla natura finanziaria del prodotto, e come gli obblighi di correttezza e informazione siano essenzialmente coincidenti in entrambi i corpus normativi. 
In conclusione, la sentenza ribadisce l’inammissibilità di una pronuncia di risoluzione basata su deficit informativi prenegoziali, richiamando l’interprete a una rigorosa distinzione tra la tutela risarcitoria del danno da affidamento e i rimedi demolitori del vincolo contrattuale, confermando che l’accertamento di una condotta precontrattuale contra legem non può mutare la propria natura giuridica per giustificare effetti restitutori estranei alla propria funzione tipica.