Interessi “maggiorati” in pendenza di lite. Riflessioni in attesa delle Sezioni Unite
[Tribunale di Parma, sez. I civ., ord. 3 agosto 2023, Est. Moresco; Tribunale di Milano, sez. III civ., ord. 25 luglio 2023, Est. Trentini]
Abstract
A breve, dovrebbe intervenire il chiarimento delle Sezioni Unite in merito al perimetro applicativo dei commi 4 e 5 dell’art. 1284 c.c. In attesa della pronuncia, l’articolo ripercorre gli orientamenti giurisprudenziali che hanno dato origine al contrasto: ossia, da una parte, quello dominante che restringe la portata della disciplina alle sole obbligazioni pecuniarie nascenti da contratto, dall’altra parte, l’opinione espressa da Cass. n. 61/2023 incline ad estendere la portata normativa a tutti i debiti di denaro, a prescindere dalla loro fonte.
The Joint Sections of the Italian Supreme Court will soon clarify the scope of application of the 4th and 5th paragraphs of the article 1284 of the Civil Code. Awaiting the judgment, the article retraces the different positions assumed by the courts. Firstly, the world of Italian jurisprudence has restricted the scope of the provisions only to pecuniary obligations arising from contracts. Against previous doctrine, the judgement n. 61 of 2023 of the Italian Supreme Court has extended the rules to all money debts, regardless their source.
Sommario: 1. Il perimetro applicativo degli interessi ex art. 1284, commi 4 e 5, c.c. al vaglio delle Sezioni unite; 2. L’orientamento dominante che limita l’applicazione degli interessi sanzionatori ai debiti di fonte contrattuale; 3. La rilettura estensiva formulata da Cass. n. 61/2023; 4. Una possibile via mediana.