Investimenti in quote di fondi comuni: profilazione del cliente e quantificazione del danno
Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF”) – Decisione n. 8155 del 9 settembre 2025, rel. prof. avv. De Santis
La controversia decisa dall’ACF concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell’Intermediario, degli obblighi inerenti alla prestazione di un servizio di investimento di consulenza, in particolare sotto il profilo della non adeguatezza/non appropriatezza degli investimenti in quote di fondi comuni di investimento, nonché la determinazione del relativo danno risarcibile.
Le due ricorrenti, madre e figlia, presentavano il ricorso nelle loro qualità, rispettivamente, di cointestataria del conto titoli e di coerede dell’altro cointestatario del rapporto, riferendosi a due investimenti effettuati nel 2014 dalla cointestataria e dal de cuius. Esse contestano all’Intermediario di aver indotto i due originari investitori alla conclusione di operazioni in fondi comuni di investimento “a cedola”, comportanti l’erosione del capitale in caso di ribasso del rendimento, nonostante la richiesta dei clienti di effettuare investimenti che non intaccassero il capitale investito, dolendosi in particolare della non correttezza delle informazioni messe a disposizione degli investitori, della carente consulenza e della mancanza di trasparenza nei dieci anni di rapporto intercorsi: tutte condotte che non avrebbero consentito di acquisire contezza del rischio insito nell’investimento, né di consentire loro un tempestivo disinvestimento. Il danno viene quantificato in una somma pari alla differenza tra il capitale investito nel 2014 ed il controvalore del capitale individuato nella dichiarazione bancaria a fini successori dell’aprile 2024.