La Corte di Giustizia torna ancora sul concetto di circostanze inevitabili e straordinarie che giustificano la risoluzione senza spese del pacchetto turistico
Corte giustizia Unione Europea, Sez. VII, Sent., (data ud. 04/10/2024) 04/10/2024, n. 546/22
La pandemia da COVID-19 ha avuto un impatto dirompente sul settore dei pacchetti turistici, sottoponendo la Direttiva (UE) 2015/2302 a un vero e proprio stress test, che ne ha evidenziato molteplici limiti. Un aspetto particolarmente critico si è rilevato essere il concetto di circostanze inevitabili e straordinarie, verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e capaci di incidere significativamente sull’esecuzione del pacchetto. Come noto, la presenza di tali circostanze legittima, ai sensi dell’art. 12 della Direttiva, sia il viaggiatore che il tour operator a risolvere – senza spese – il contratto prima dell’inizio della sua esecuzione.
Nel corso degli ultimi anni, la Corte di Giustizia è stata interpellata più volte in materia, al fine di chiarire i confini applicativi della disposizione citata e garantire un adeguato bilanciamento degli interessi fra le parti (v. Corte di Giustizia, 8 giugno 2023, UFC v Que Choisir and CVL, C-407/21; Corte di Giustizia, 29 febbraio 2024, QM v. Kiwi Tours GmbH, C-584/22; Corte di Giustizia, 14 settembre 2023, RTG v Tuk Tuk Travel SL, C-83/22; Corte di Giustizia, 29 febbraio 2024, M. D. v. Tez Tour UAB, C-299/22).