ISSN 2785-552X

La (non) reticenza in sede di stipulazione di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile affetto da irregolarità edilizie ed urbanistiche

Denise Guarnieri 24 Novembre 2022

(Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ord. 11 aprile 2022, n. 11605 – Pres. Di Virgilio – Rel. Carrato)

[contratto preliminare di compravendita – irregolarità edilizia ed urbanistica – reticenza – dolo omissivo determinante – annullamento del contratto]

Massima Il dolo omissivo, pur potendo viziare la volontà, è causa di annullamento, ai sensi dell’art. 1439 c.c., solo quando l’inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l’inganno perseguito, determinando l’errore del “deceptus”. Pertanto, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l’altro contraente, non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto. (massima non ufficiale)