La personalizzazione della comunicazione commerciale fondata sull’identità di genere dei clienti al vaglio del principio di minimizzazione
Corte di Giustizia UE, sent. 9 gennaio 2025, causa C-394; Pres. Lenaerts – Rel. von Danwitz – Avv. Gen. Szpunar
Una società francese, impegnata nella vendita di titoli di trasporto ferroviario anche per il tramite di un sito internet e di una applicazione online, invita i propri clienti, al momento della compilazione delle informazioni che questi devono fornire, a comunicare anche il dato relativo all’appellativo che più li compete, flaggando la dicitura «Signore» o, in alternativa, «Signora».
Tale abituale pratica di raccolta e conservazione dei dati relativi all’appellativo dei clienti viene posta all’attenzione del garante per la protezione dei dati personali francese, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (nota anche con l’acronimo CNIL), poiché ritenuta non conforme al principio di liceità, di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, in quanto sprovvista di base giuridica idonea a legittimare il trattamento di quella precisa informazione rivelatrice dell’identità di genere del singolo cliente, e in contrasto pure con il principio di minimizzazione dei dati personali, enunciato all’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR, in virtù del quale la raccolta di dati personali deve avvenire in misura limitata a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per le quali questi sono trattati.