La quietanza liberatoria generica non preclude le ulteriori pretese del cliente. I principi del Collegio di Coordinamento ABF in caso di estinzione anticipata
Collegio di Coordinamento ABF, Decisione n. 4580 del 12 maggio 2025, Pres. Sirena, Rel. Tenella Sillani
In tema di estinzione anticipata di un finanziamento, la sottoscrizione di una quietanza liberatoria generica, priva di specificazione degli importi e delle voci di costo oggetto di rinuncia, non ha valore abdicativo o transattivo, ma costituisce una mera dichiarazione di scienza, incapace di precludere al cliente ulteriori azioni di rimborso.
Il principio è stato ribadito dal Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario nella decisione in commento, confermando l’orientamento già espresso con la decisione n. 8827/2017. La questione era stata rimessa dal Collegio di Napoli a causa di orientamenti difformi tra i collegi territoriali.