ISSN 2785-552X

La tutela della legittima: reintegrazione in natura o in valore?

Denise Guarnieri 23 Settembre 2024

(Corte di cassazione, sezione seconda civile, ord. 6 marzo 2024, n. 5978; Pres. Di Carrato – Rel. Picaro)

Abstract

La Corte di Cassazione, nella sentenza in epigrafe, ha affermato il principio di diritto per cui la reintegrazione della quota di riserva va fatta, di regola, mediante l’attribuzione dei beni già oggetto delle disposizioni lesive ridotte, non potendo essere riconosciuta al legittimario leso ovvero pretermesso la facoltà di scegliere, liberamente, di veder reintegrata la propria legittima in denaro anziché in natura. Inoltre, la Suprema Corte, nella presente pronuncia, ha ribadito che le azioni di riduzione e di divisione, pur sostanzialmente diverse, possono essere proposte cumulativamente nello stesso giudizio per ragioni di economia processuale.

The Italian Supreme Court, in this recent decision, has established that the injured forced heir (legittimario) is entitled to lay claim to the immovable asset that the deceased person (de cuius) has donated to third party before his death. Indeed, the Italian Supreme Court has ruled that the injured forced heir cannot freely choose to renounce the immovable asset in kind in order to obtain the corresponding value. In addition, the Supreme Court has reiterated that the legal actions regulated by Italian Civil Code (azione di riduzione and azione di restituzione) may be undertaken cumulatively in the same trial for reasons of procedural economy, although they are substantially different.

Sommario: 1. Il caso; 2. Una necessaria premessa: il sistema rimediale a tutela del legittimario; 3. Se il legittimario (leso ovvero pretermesso) possa scegliere la modalità di reintegrazione della quota di riserva; 4. Il cumulo tra azione di riduzione e azione di divisione: brevi cenni.