L’azione revocatoria di fondo patrimoniale è inefficace rispetto ai successivi atti di disposizione del bene
Cass., sez. III, 6 novembre 2024, n. 28593, sent., pres. De Stefano – est. Rossi
Con la pronuncia n. 28593 la Suprema Corte affronta il tema dell’efficacia dell’azione revocatoria di un atto costitutivo di fondo patrimoniale nei confronti degli atti a titolo oneroso, successivi alla medesima pronuncia di revocatoria, aventi ad oggetto i beni conferiti in fondo.
La controversia sorge tra una curatela fallimentare e il terzo acquirente di beni originariamente conferiti in fondo patrimoniale dal dante causa, poi oggetto di revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. In particolare, la curatela, dopo aver trascritto la sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria, aveva promosso una procedura esecutiva immobiliare sui medesimi beni nei confronti del terzo acquirente. Quest’ultimo si opponeva all’esecuzione eccependo di aver acquistato la proprietà dei beni a titolo oneroso con atto di compravendita trascritto precedentemente alla trascrizione del verbale di pignoramento. L’espropriazione veniva sospesa e si instaurava la fase di merito in occasione della quale il Tribunale di prime cure ha dichiarato l’insussistenza del diritto della curatela fallimentare a procedere nei confronti del terzo acquirente. La Corte d’Appello ha confermato l’anteriorità della trascrizione dell’atto di alienazione rispetto alla trascrizione dell’atto di pignoramento, ritenendo inoltre che l’effetto della sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale non importa l’inefficacia di un separato e successivo atto di alienazione che il debitore abbia concluso e che non derivi dall’atto revocato.