Le Sezioni Unite confermano la validità del mutuo solutorio: sufficiente l’accredito in conto per integrare la traditio
Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 5 marzo 2025, n. 5841; Pres. D’Ascola, est. Iannello
Fatti di causa Tizio e Caio impugnavano un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ferrara, con cui era stato loro richiesto il pagamento di una somma a titolo di saldo negativo su un conto corrente garantito da ipoteca. I ricorrenti contestavano la validità del mutuo solutorio stipulato con la banca Beta, sostenendo che le somme concesse non fossero state effettivamente erogate, bensì utilizzate direttamente dalla banca per estinguere debiti pregressi. A loro dire, il contratto difettava del requisito essenziale della traditio, richiesto dall’art. 1813 c.c., e si risolveva in un’operazione meramente contabile che non comportava un’effettiva messa a disposizione delle somme a favore del mutuatario.