Locazione di cosa altrui: il principio “resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis” non trova (sempre) applicazione
Cass., terza sezione civile, ordinanza n. 25339 del 20 settembre 2024 (pres. Frasca; est. Rossetti)
La vicenda da cui trae origine la riflessione dei giudici di legittimità è connessa ad un contratto di noleggio. Nel caso di specie, la società Alfa noleggiava a lungo termine un autoveicolo alla società Beta per la durata di 5 anni. Successivamente, tempo dopo la stipula del contratto, Alfa cedeva il proprio ramo d’azienda avente ad oggetto il noleggio a lungo termine di autoveicoli alla società Delta, la quale muterà poi ragione sociale in Gamma, con l’esito che quest’ultima succedeva nel contratto di noleggio originariamente concluso tra Alfa e Beta.
Alla scadenza del contratto, Gamma, assumendo che Beta non avesse adempiuto all’obbligo di pagamento di parte dei canoni, otteneva dal Tribunale di Genova un decreto ingiuntivo. Quest’ultimo veniva da Beta opposto sulla base delle seguenti considerazioni: Alfa (e dunque, in seguito, Gamma) non era proprietaria del veicolo noleggiato, ma lo aveva a sua volta ricevuto in leasing da una società terza; poiché tale contratto di leasing aveva durata quadriennale, con termine finale precedente rispetto alla scadenza quinquennale del contratto di noleggio stipulato in seguito tra Alfa (poi Gamma) e Beta, alla scadenza del leasing e, dunque, al venire meno della disponibilità materiale del veicolo in capo al noleggiante Alfa, era conseguentemente mancato ipso facto pure il contratto di noleggio che dal leasing discendeva. Beta escludeva allora la debenza dei canoni maturati nel periodo di tempo compreso tra la scadenza del contratto di leasing e quella del contratto di noleggio e lamentava altresì di aver già corrisposto canoni superiori al dovuto, in ragione della circostanza per cui il costo del noleggio doveva essere parametrato ad una durata quadriennale e non quinquennale.