Nullità delle donazioni dissimulate e accertamento della comunione ereditaria
Cass. civ., Sez. II, Sent. 4 dicembre 2025, n. 31627, Pres. Manna, Rel. Fortunato
Con la decisione in commento, la Cassazione ha deciso una controversia che trae origine da una successione ereditaria relativa al patrimonio di D.D., deceduto intestato. B.B. aveva convenuto in giudizio la sorella C.C. dinanzi al Tribunale di Tivoli, chiedendo di accertare che due contratti di vendita stipulati dal padre D.D. in favore di C.C. (aventi ad oggetto beni immobili) dissimulassero in realtà donazioni nulle per vizio di forma. In subordine, chiedeva la riduzione delle donazioni dissimulate per lesione di legittima, oltre a dichiarare che mobili, autovettura e depositi bancari rientrassero nell’asse ereditario, con conseguente richiesta di divisione.
C.C. si costituiva in giudizio resistendo alle domande e proponendo a sua volta domanda riconvenzionale, chiedendo di accertare che anche la vendita con cui B.B. aveva acquistato dal padre un appartamento dissimulasse una donazione nulla, oltre alla collazione di somme ricevute dall’attore.
A.A., altro coerede, interveniva aderendo esplicitamente alle domande principali di B.B., chiedendo anch’egli la dichiarazione di simulazione delle vendite e nullità delle donazioni dissimulate.
Il Tribunale, con sentenza parziale, dichiarava la simulazione degli atti di vendita in quanto dissimulanti donazioni dirette e, con sentenza definitiva, disponeva la riduzione delle donazioni dopo aver determinato il valore complessivo dell’asse ereditario e la quota di legittima spettante a ciascun erede.
La Corte d’Appello di Roma, adita da C.C. e B.B., riformava la sentenza, dichiarando d’ufficio la nullità delle donazioni dissimulate per mancanza della forma ad substantiam (art. 782 c.c.), dichiarando invece assorbita la domanda riconvenzionale di A.A. relativa all’acquisizione alla massa dei depositi bancari e degli arredi.
La Corte di cassazione, adita da A.A., ha parzialmente accolto il ricorso, sulla base di due principi di diritto.
Anzitutto, espone la Suprema Corte, l’interesse ad impugnare una sentenza presuppone una situazione di soccombenza della parte nel precedente giudizio. Ai sensi dell’art. 100 c.p.c., applicabile anche al giudizio di impugnazione, manca l’interesse a ricorrere quando la pronuncia impugnata ha accolto le domande formulate dalla parte ricorrente, realizzando un risultato pratico più vantaggioso rispetto a quello originariamente richiesto. L’interesse all’impugnazione deve concretizzarsi in un’utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica.
In secondo luogo, i giudici di legittimità hanno evidenziato che la domanda di accertamento della consistenza della comunione ereditaria è autonoma rispetto alla domanda di divisione e può essere proposta anche separatamente. Ciascun coerede può chiedere l’accertamento della consistenza della comunione ereditaria senza dover necessariamente formulare contestualmente la richiesta di divisione dell’asse. Tale domanda è volta alla ricognizione del compendio comune e all’accertamento dell’inclusione in esso di uno o più beni, in funzione dell’esercizio delle facoltà di godimento derivanti dalla contitolarità o di una futura divisione.
Sulla base di tali principi, la Cassazione ha accolto il terzo motivo, relativo all’omessa pronuncia sull’appello incidentale di B.B. concernente l’appartenenza all’asse ereditario dei mobili, della vettura e dei depositi bancari. La Corte d’Appello aveva erroneamente dichiarato assorbite tali questioni per mancata formulazione della domanda di divisione. Tale ragione di assorbimento era insussistente, poiché la domanda di accertamento della consistenza della comunione ereditaria è autonoma e non deve necessariamente essere proposta unitamente alla richiesta di divisione.