Polizze abbinate a finanziamenti, nozione di consumatore medio e divieto di pratiche commerciali sleali
CGUE, 14 novembre 2024, causa C-646/22
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di giustizia si è pronunciata sull’interpretazione degli artt. 2, lett. j), 8 e 9 della direttiva 2005/29/CE e dell’art. 24, par. 3, della direttiva (UE) 2016/97, a seguito del rinvio pregiudiziale attuato ai sensi dell’art. 267 TFUE dal Consiglio di Stato.
La controversia aveva ad oggetto la prassi di una banca di offrire ai clienti sotto forma di pacchetti finanziamenti e prodotti assicurativi, sebbene la stipula delle assicurazioni non fosse condicio sine qua non della concessione del credito. Nel 2018 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) avviava un procedimento al cui esito accertava il carattere aggressivo e sleale di tale pratica ai sensi della direttiva 2005/29/CE, vietandone la prosecuzione ed irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria. La banca impugnava tale provvedimento prima dinanzi al TAR del Lazio e poi dinanzi al Consiglio di Stato, il quale decideva di sottoporre alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali. Con la prima si chiedeva se la nozione di consumatore medio di cui alla direttiva 2005/29/CE dovesse essere intesa quale riferimento all’homo oeconomicus, perfettamente informato e razionale, o invece alla figura di consumatore affetto da distorsioni cognitive e razionalità limitata.