Prescrizione sospesa anche tra conviventi di fatto
Corte costituzionale, sentenza 23 gennaio 2026, n. 7 (pres. Amoroso; rel. Navarretta)
La questione sorge da una controversia per la restituzione di somme di denaro prestate durante la convivenza more uxorio. Tale somma era stata oggetto di riconoscimento del debito nel corso della convivenza, che si era interrotta, dopo oltre un decennio di vita comune, pochi mesi oltre la maturazione dei termini di prescrizione del diritto di credito. Gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere dalla creditrice subito dopo la fine della convivenza risultavano perciò tardivi.
Il Tribunale di Firenze sollevava quindi questione di legittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, n. 1), c.c., nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione anche tra conviventi stabili legati da vincolo di affettività familiare.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 7/2026, ha accolto tali questioni, prendendo le distanze dal proprio precedente (sent. n. 2/1998), in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale e normativa intervenuta nell’ultimo quarto di secolo.
La Corte riconosce che la ratio della sospensione tra coniugi – preservare l’affectio e l’unità familiare, riconoscendo che in presenza di uno stabile legame affettivo di coppia non è esigibile l’esercizio di atti interruttivi che preludono a un possibile contenzioso – opera nei medesimi termini con riferimento ai conviventi di fatto. Questa finalità, osserva la Corte, si incentra sulla tutela del vincolo affettivo di coppia che la Costituzione protegge sia quando origina dal matrimonio (art. 29 Cost.) sia quando scaturisce dalla stabilità del rapporto di convivenza (che è riconosciuta come formazione sociale tutelata dall’art. 2 Cost.).
Un aspetto particolarmente significativo della sentenza riguarda la confutazione dell’argomento, posto a base del precedente del 1998, secondo cui la sospensione della prescrizione richiederebbe «precisi elementi formali e temporali» che si rinverrebbero solo nel matrimonio. La Corte rimarca come l’identificazione dei presupposti della sospensione possa avvenire a posteriori, in linea con quanto previsto in varie previsioni normative. La Corte richiama a tal fine: l’art. 2941, primo comma, n. 8), c.c., che sospende la prescrizione fintantoché non viene scoperto il dolo del debitore nell’occultare l’esistenza del debito; l’art. 2942, primo comma, n. 1), c.c., che sospende la prescrizione per i minori e gli interdetti anche quando il rappresentante legale si trovi in conflitto di interessi; l’art. 2944 c.c., che indica come causa di interruzione il riconoscimento del diritto senza richiedere forme specifiche. A questi esempi si può aggiungere quello introdotto con la sentenza n. 86/2025, con cui la stessa Corte ha esteso la sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, primo comma, n. 7), c.c. – relativa alle azioni di responsabilità delle persone giuridiche nei confronti degli amministratori finché sono in carica – alle associazioni non riconosciute. Anche in quel caso, l’inizio e la cessazione dell’incarico gestionale non sempre risultano da elementi formali certi ex ante, ma possono essere provati ex post in sede giudiziale. Del resto, rileva la Corte, l’istituto della prescrizione mira a garantire la certezza del diritto tra le parti di un rapporto e non nei confronti dei terzi, tant’è che essa non è rilevabile d’ufficio, deve essere eccepita e può essere oggetto di rinuncia.
La sentenza n. 7/2026 si inserisce in un filone giurisprudenziale che, negli ultimi anni, ha visto la Corte costituzionale intervenire ripetutamente sulla disciplina della prescrizione, ampliando le ipotesi di sospensione o modulando i termini o i tempi di decorrenza a favore del creditore.
Si pensi alla sentenza n. 32/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2952, secondo comma, c.c., nella parte in cui non escludeva dal termine di prescrizione biennale i diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali ora opera la prescrizione decennale. In quel caso, la Corte ha valorizzato la frequente ignoranza del beneficiario circa l’esistenza della polizza e la conseguente impossibilità di esercitare il diritto in tempi brevi. Quanto alle ipotesi di sospensione, la Corte ha progressivamente esteso l’ambito applicativo dell’art. 2941, numero 7): dalla sentenza n. 322/1998 (società in accomandita semplice) alla sentenza n. 262/2015 (società in nome collettivo), fino alla già citata sentenza n. 86/2025 (associazioni non riconosciute). In tutti questi casi, il formalismo della personalità giuridica è stato superato in nome della comune ratio della sospensione: la difficoltà per l’ente di accertare gli illeciti degli amministratori finché questi sono in carica.
Si sta modificando il volto stesso della prescrizione? L’istituto, tradizionalmente concepito come baluardo della certezza del diritto, sembra in effetti convivere con specifiche istanze di tutela del creditore. La sentenza n. 115/2024 – pure relativa a un caso in cui la questione è stata dichiarata non fondata – offre una chiave di lettura significativa. La Corte ha riconosciuto che la disciplina del dies a quo del termine prescrizionale pone «un problema di bilanciamento fra due contrapposti interessi»: da un lato, l’interesse del danneggiante, «di natura privatistica, correlato a una esigenza di difesa», che «spinge verso un dies a quo oggettivo e certo» e «si collega, al contempo, all’esigenza pubblicistica di assicurare la certezza del diritto»; dall’altro, l’interesse del danneggiato a non subire l’effetto preclusivo della prescrizione se non a fronte di una propria inerzia, «esigenza» che «invoca, viceversa, un dies a quo correlato alla possibilità “di fatto” di far valere il diritto».