Quale tutela post mortem per i dati personali del defunto?
Tribunale di Roma, sezione ottava civile, ord. 10 febbraio 2022, dott.ssa Luparelli
[eredità digitale – accesso ai dati personali del defunto – ragioni familiari meritevoli di protezione]
Massima – Sulla base del recentemente introdotto art. 2-terdecies del d. legis. n. 196/2003 (Codice della privacy) è riconosciuto alla moglie il diritto di accedere ai dati personali del marito defunto, memorizzati sul suo telefono cellulare e altresì conservati dall’impresa produttrice in un sistema di sincronizzazione online di contenuti digitali. Il Tribunale, così decidendo, supera l’ostacolo posto dalle condizioni generali del contratto stipulato dal defunto che prevedono l’intrasferibilità dell’account, nonchè l’estizione del suo contenuto e di ogni diritto ad esso connesso, rilevando come la mera adesione alle stesse non possa soddisfare i requisiti formali e sostanziali espressi dai commi 2 e 3 dell’art. 2-terdecies. (massima non ufficiale)
Fatto – Nel maggio 2021 Tizio, padre di famiglia, perdeva la vita a seguito di un improvviso infarto del miocardio. Tizio era proprietario di un telefono cellulare, prodotto da una società straniera, al quale era collegato un sistema di sincronizzazione online dei contenuti digitali, anch’esso prodotto dalla medesima società.
La moglie del defunto, allo scopo di ottenere i dati personali contenuti nel telefono cellulare e altresì memorizzati nell’account connesso, contattava la società produttrice al fine di chiedere assistenza nella procedura di accesso ai contenuti digitali, non essendo a conoscenza né del codice PIN del dispositivo né della password dell’account, ove pochi giorni prima era stato effettuato un backup.
Tuttavia, la società, pur dimostrandosi disponibile a cooperare con la ricorrente per il soddisfacimento della richiesta avanzata, negava l’accesso automatico al dispositivo e all’account connesso, rilevando di non poter contravvenire, in mancanza di un provvedimento giudiziario, alle condizioni generali di contratto che Tizio aveva sottoscritto e che vietavano la trasferibilità dell’account e sancivano l’estinzione di ogni diritto ad esso connesso alla morte del cliente.
La moglie di Tizio, dunque, con ricorso promosso ai sensi dell’art. 700 c.p.c., chiedeva che il Tribunale di Roma ordinasse alla società produttrice di fornirle assistenza nell’accesso all’account del marito defunto, ove erano conservati i dati personali di quest’ultimo, sulla base di «ragioni familiari meritevoli di protezione» ai sensi dell’art. 2-terdecies d.lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy).
A fondamento del ricorso, la moglie di Tizio allegava la sussistenza del fumus boni iuris invocando la disciplina di cui al recentemente introdotto art. 2-terdecies del Codice della privacy, che prevede la possibilità di esercitare diritti relativi ai dati personali di persone decedute da parte di coloro che sono portatori di «ragioni familiari meritevoli di protezione», ravvisabili nella necessità di recuperare video ed immagini di contenuto affettivo, anche a beneficio delle figlie della coppia ancora in tenera età.
La ricorrente fondava altresì la sussistenza del periculum in mora sulla circostanza per cui l’inattività dell’account per un tempo prolungato avrebbe implicato la disattivazione automatica dello stesso e la conseguente cancellazione dei dati in esso contenuti.
Questioni – A) Il Tribunale di Roma accoglie la domanda cautelare e ordina alla società straniera di fornire assistenza alla ricorrente nell’accesso all’account del defunto marito, riconoscendo le «ragioni familiari meritevoli di protezione» dalla stessa allegate.
L’art. 2-terdecies del Codice della privacy, seppur favorevole alla sopravvivenza di alcuni diritti connessi ai dati personali dell’interessato dopo la sua morte, non individua le modalità attraverso cui l’esercizio «per ragioni familiari meritevoli di protezione» di tali diritti concretamente opera. Nello specifico, la norma non precisa se la tutela post mortem dei dati personali del defunto da essa introdotta si concretizzi in un vero e proprio acquisto mortis causa del patrimonio digitale e dei diritti ad esso connessi o se piuttosto si risolva in una legittimazione iure proprio di alcune categorie di soggetti espressamente individuate all’esercizio degli stessi nell’interesse proprio o di colui che è deceduto.
Il Tribunale di Roma, dando atto dell’oscurità del testo normativo, riconosce alla ricorrente il diritto di agire iure proprio sulla base di un interesse meritevole di protezione di natura familiare e affettiva, che la legittima ad ottenere l’accesso ai dati personali del marito.
Così pronunciandosi, il Tribunale di Roma dimostra di prediligere la tesi della legittimazione iure proprio dei prossimi congiunti all’esercizio dei diritti connessi ai dati personali del defunto, la quale presuppone che tali diritti si estinguano alla morte del loro originario titolare e che sorgano in capo ai sopravvissuti diritti nuovi, i quali, sebbene diretti a tutelare la personalità del defunto, trovano fondamento in un loro autonomo interesse (anche di ordine familiare o affettivo) in tal senso.
Al contempo il Tribunale implicitamente esclude che al caso di specie si applichi il diritto successorio e che, dunque, si possa assicurare l’esercizio post mortem dei diritti connessi ai dati personali attraverso il subentro degli eredi nei rapporti giuridici che fanno capo al de cuius e quindi anche nei rapporti contrattuali di cui questi è parte ed esclude altresì che possa alternativamente realizzarsi, ove non vi sia alcun contratto, una successione (anomala) in diritti aventi ad oggetto dati di natura personale.
B) Nel caso in esame la società produttrice del cellulare e del sistema di sincronizzazione online aveva rilevato l’impossibilità di concedere alla ricorrente l’accesso automatico all’account del marito defunto, senza contravvenire alle condizioni generali di contratto, ove non solo veniva espressamente vietata la trasmissione post mortem dell’account stesso, ma era altresì prevista la cancellazione dei dati in esso contenuti e l’estinzione dei diritti connessi a tali dati.
Il Tribunale di Roma, con la pronuncia in commento, supera l’ostacolo posto da tali condizioni generali facendo leva sui commi 2 e 3 dell’art. 2-terdecies, i quali prevedono che l’interessato possa impedire l’esercizio dei diritti connessi ai propri dati personali dopo la sua morte solo attraverso una manifestazione di volontà espressa in maniera non equivoca, specifica, libera e informata, oltre che revocabile e modificabile in ogni momento, requisiti questi che è quantomeno dubbio che le condizioni generali di contratto utilizzate dagli internet service providers possano soddisfare.
E, infatti, il Tribunale afferma che la mera adesione a condizioni generali di contratto, laddove manchi una specifica adesione del cliente alle clausole predisposte unilateralmente dal provider, non sarebbe idonea a garantire l’espressione di una autonoma e libera volontà della controparte contrattuale e conseguentemente non potrebbe dirsi conforme ai requisiti formali e sostanziali con cui tale volontà deve essere espressa ai sensi della norma poc’anzi richiamata.
Oltre a tale argomentazione il Tribunale adduce a fondamento della tutela richiesta dalla ricorrente anche l’art. 6, par. 1, lettera f) del GDPR, il quale autorizza il trattamento dei dati personali necessario per il «perseguimento del legittimo interesse» del titolare o di terzi, rilevando che la moglie intende accedere agli account personali del marito defunto per «ragioni familiari meritevoli di protezione», che senz’altro integrano il predetto legittimo interesse.
Precedenti – I precedenti giurisprudenziali che oggi si registrano in materia di eredità digitale e di accesso ai dati personali del defunto sono estremamente esigui. Tuttavia, ove interpellata, la giurisprudenza si è sempre espressa in senso conforme all’ordinanza qui commentata, accogliendo la domanda di accesso ai dati personali del defunto dopo la sua morte avanzata da coloro che agiscono per «ragioni familiari meritevoli di protezione» ai sensi dell’art. 2-terdecies del Codice della privacy. Si vedano, in particolare, Trib. Milano, ord. 9 febbraio 2021, in OneLegale e Trib. Bologna, ord. 25 novembre 2021, in OneLegale.
Nota biliografica – Quali opere fondamentali per comprendere su quali basi poggiano le tesi ad oggi sviluppate in materia di tutela di contenuti digitali e di dati personali alla morte del loro originario titolare si segnalano Zaccaria, Diritti extrapatrimoniali e successione, Cedam, 1988; Padovini, Rapporto contrattuale e successione per causa di morte, Giuffrè, 1990; Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, Giuffrè, 1954.
Fra i principali contributi che affrontano più nello specifico il tema della sorte post mortem del patrimonio digitale e dei dati personali si vedano Mastroberardino, Il patrimonio digitale, ESI, 2019; Vesto, Successione digitale e circolazione dei beni online. Note in tema di eredità digitale, ESI, 2020; Zaccaria, La successione mortis causa nei diritti di disporre di dati personali digitalizzati, in St. iuris, 2020, 1368 ss.; Delle Monache, Successione mortis causa e patrimonio digitale, in Nuova giur. civ. comm., 2020, 460 ss.; Resta, La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali, in Contr. e impr., 2019, 85 ss.; Camardi, L’eredità digitale. Tra reale e virtuale, in Dir. inf., 2018, 65 ss.; Resta, La “morte” digitale, in Dir. inf., 2014, 891 ss.; Cinque, La successione nel “patrimonio digitale”: prime considerazioni, in Nuova giur. civ. comm., 2012, 645 ss. Ma, ancora, si vedano anche D’Arminio Monforte, La sorte del patrimonio digitale nella successione ab intestato, in Dir. internet, 2020, 381 ss.; Maspes, Successione digitale, trasmissione dell’account e condizioni generali di contratto predisposte dagli internet services providers, in Contratti, 2020, 583 ss.; Mollo, Il diritto alla protezione dei dati personali quale limite alla successione mortis causa nel patrimonio digitale, in Juscivile, 2020, 430 ss.; Spatuzzi, Patrimoni digitali e vicenda successoria, in Notariato, 2020, 402 ss.; Spangaro, La tutela postmortale dei dati personali del defunto, in Contr. e impr., 2021, 574 ss.; Tampieri, Il patrimonio digitale oltre la vita: quale destino?, in Contr. e impr., 2021, 543 ss.; Marino, La “successione digitale”, in ODCC, 2018, 167 ss.; Magnani, L’eredità digitale, in Notariato, 2014, 519 ss.
di Silvia Bonetti
Dottoranda di ricerca in Diritto Privato nell’Università di Verona
silvia.bonetti@univr.it