Rilevabilità delle clausole abusive in una fase inoltrata del procedimento di composizione dell’insolvenza del consumatore
Corte di Giustizia, Sez. IV, 3 luglio 2025, C-582/23, Wiszkier
È da tempo acquisito nella giurisprudenza della Corte di Giustizia che le clausole abusive – nella dizione europea, qui preferita alla vessatorietà di diritto italiano – nei contratti con i consumatori possono essere valutate in qualsiasi fase o grado di giudizio, comprese le procedure esecutive. Ma in che misura e da quale autorità lo stesso vale per l’insolvenza del consumatore? La sentenza Wiszkier (C-582/23) segna un ulteriore tassello nella conformazione delle norme procedurali nazionali in nome della protezione del consumatore. Utilizzando gli strumenti argomentativi associati all’autonomia procedurale, vale a dire il principio di effettività, la Corte stabilisce che una legge nazionale che non consenta una revisione pronta ed efficace delle clausole abusive da parte di ogni autorità giudiziaria inclusa nella procedura concorsuale è incompatibile con gli articoli 6 e 7 della Direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori.