Risoluzione del contratto di vendita e obbligazioni restitutorie: il prezzo da restituire deve essere commisurato all’utilizzo del bene
Cassazione civile, sezione II, ordinanza n. 28838 dell’8 novembre 2024 (est. Grasso)
La Corte di cassazione, nell’ordinanza in epigrafe, si è espressa in relazione ad una vicenda concernente la compravendita di un’automobile che presentava una serie di gravi difetti. Con la pronuncia del giudice di prime cure, poi confermata in sede di appello, era stata accolta la domanda di risoluzione del contratto di compravendita, proposta dall’acquirente del bene viziato, e il conseguente riconoscimento in capo allo stesso del diritto alla restituzione, effettuata da parte del concessionario, dell’intero prezzo di acquisto, degli interessi legali decorrenti dal momento del pagamento e del risarcimento del danno.
Tale pronuncia è stata impugnata dal venditore innanzi alla Corte di cassazione, poiché i giudici di merito, nell’accoglimento della domanda di risoluzione e della conseguente quantificazione dell’obbligazione restitutoria e risarcitoria, non avevano tenuto in considerazione l’uso e il godimento del veicolo, protrattosi per ventisei mesi con una percorrenza di 64.378 km.