Sì al contratto scritto con efficacia retroattiva con la P.A.
La controversia dalla quale ha tratto origine la decisione in esame ha visto contrapporti una casa di cura e la locale ASL, con riguardo a un rapporto contrattuale avente a oggetto l’erogazione di prestazioni sanitarie.
In particolare, la casa di cura ha chiesto il pagamento di circa 350.000 euro per prestazioni sanitarie rese nel 2018 per conto del SSN, pur in assenza – secondo l’ASL – di un contratto scritto valido per quell’anno.
Il Tribunale ha accolto la domanda della casa di cura, riconoscendo efficacia retroattiva al contratto sottoscritto successivamente, nel 2019.
La Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo invalido il contratto postumo e confermando la necessità della forma scritta ad substantiam ex artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923, dovendosi escludere qualsivoglia efficacia retroattiva della successiva scrittura del 2019.