Società non quotate, recesso convenzionale, controllo di buona fede (prime impressioni su Cass. 29 gennaio 2024, n. 2629)
1. Nello Statuto di una spa a tempo determinato si prevede un diritto di recesso ad nutum del socio, salvo preavviso di centottanta giorni; il giudice d’appello (confermando, sul punto, un lodo arbitrale) ha dichiarato nulla detta clausola, argomentando sull’art. 2437, commi 3 e 4, c.c. (e motivando nel senso che lo statuto di una società per azioni non quotata non può prevedere un recesso ad nutum fuori dai confini di cui al 3° comma di detto articolo, che lo limita alle società a tempo indeterminato non quotate, mentre nel caso concreto si tratta di una società a tempo determinato). Il recesso del socio, dunque, non è stato legittimamente esercitato, in ragione della nullità della relativa clausola statutaria, e non dà luogo agli effetti liquidatori conseguenti all’esercizio (legittimo) del recesso dal rapporto societario.
Le questioni affrontate in Cass., sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2629, in DeJure, sono essenzialmente due:
a. è possibile prevedere statutariamente un recesso del socio in una spa non quotata al di fuori dei limiti previsti dall’art. 2437, comma 3, c.c.?
b. il recesso ad nutum del socio è esposto al controllo di buona fede ex 1375 e 1175 c.c.?