Sulla (non) vessatorietà della clausola, acclusa ad un contratto di assicurazione contro i danni, che preveda una scopertura in caso di riparazione non convenzionata del bene assicurato
Cass. civ., Sez. III, 19 dicembre 2024, n. 33402, Pres. De Stefano, Est. Rossetti
Uno dei principi cardine che presiedono alla disciplina di parte generale del contratto sancisce che il contenuto, in senso sostanziale, dell’atto di autonomia privata possa essere liberamente determinato nel rispetto dei limiti imposti dalla legge (v. art. 1322, c. 1, cod. civ., c.d. libertà contrattuale). Questo non significa soltanto che l’autoregolamento impegnativo possa essere discrezionalmente organizzato in funzione del miglior soddisfacimento dell’assetto di interessi prefigurato dai contraenti, ma altresì che, di regola, ciascuno di essi partecipa attivamente alla costruzione del programma negoziale. Non sempre, tuttavia, la stesura del testo contrattuale si sviluppa attraverso un’effettiva, puntuale e completa negoziazione, e ciò può dipendere da diverse ragioni, fra cui vanno menzionate la maggiore esperienza e competenza di una delle parti (si pensi al contratto di locazione, il cui contenuto, sottoposto all’approvazione del conduttore, viene sovente predisposto in via unilaterale dal locatore), ma soprattutto le esigenze di celerità e uniformità tipiche della contrattazione standardizzata (o di massa), che, avendo ad oggetto lo scambio di prodotti o servizi destinati alla generalità dei consociati, giustifica il sacrificio della libertà contrattuale (in fatto, ma non in diritto: C.M. Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 2019, p. 25, nt. 88) in nome di valori quali l’efficienza nella conclusione degli affari e la parità di trattamento dei consumatori o utenti (per questi riferimenti v. M. Bessone (a cura di), Istituzioni di diritto privato, Torino, 2013, 573).