Il motore di ricerca delle riviste Pacini Giuridica.
Visita il Portale
ISSN 2785-552X

Sulla prescrizione dell’azione di risarcimento del danno in favore dell’investitore: dies a quo, oggettiva riconoscibilità, diligenza richiesta

Redazione 31 Marzo 2025

Cass. civ., sez. prima, sent. 12 dicembre 2024 n. 32226, Pres. Marulli – Rel. Campese

Cass. civ., sez prima, sent. 12 dicembre 2024 n. 32227, Pres. Marulli – Rel. Campese

Le pronunce, Cass. sent. nn. 32226 e 32227 del 12/12/2024, pur essendo originate da differenti vicende, presentano profili comuni, risultando, altresì, parzialmente identiche nella parte motiva, circostanze che ne favoriscono la trattazione congiunta nel presente commento.

Il primo giudizio, infatti, veniva radicato mediante riscorso ex art. 702bis c.p.c., ratione temporis vigente, da parte di due investitori che richiedevano dichiararsi la nullità, pronunciarsi annullamento o risoluzione dei contratti di investimento finanziario stipulati con una banca intermediaria, ed aventi ad oggetto l’acquisto di titoli Lehman Brothers, così condannandosi la banca alla restituzione degli importi versati o al risarcimento dei danni subiti. Il ricorso era fondato sostanzialmente su tre ordini di motivi: il fatto di avere essi stessi un’esperienza minima in tema di prodotti finanziari; l’omissione da parte della banca delle informazioni previste dalla normativa secondaria e segnatamente dal Reg. Consob 11522/1998; la derivata concentrazione di investimento su un unico portafoglio e l’evidente inadeguatezza delle informazioni rese dalla banca. La quale resistendo alle pretese dei ricorrenti eccepiva in primo luogo, e per quanto di interesse nel presente commento, la prescrizione delle pretese restitutorie e di risoluzione del contratto e più in generale l’infondatezza delle pretese dei ricorrenti/investitori/istanti.