Sull’ambito applicativo del rimedio ex art. 2932 c.c.
Trib. Brescia, Sez. V, 18/09/2025, n. 3799
Nella pronuncia in esame, il Tribunale di Brescia si è espresso sulla possibilità di utilizzare il rimedio previsto all’art. 2932 c.c. per ottenere tutti gli effetti del trasferimento della proprietà di un bene oggetto di locazione finanziaria, in ordine al quale l’utilizzatore abbia già manifestato la volontà di acquisto, versando il relativo prezzo.
Nel caso di specie, durante la locazione, le obbligazioni contrattuali erano state interamente onorate dall’utilizzatrice, la quale, peraltro, aveva versato un’ultima rata – il cui importo era stato concordato con la concedente – per l’esercizio della facoltà di acquisto del bene.
Tuttavia, le parti non avevano mai stipulato l’atto notarile, né trasmesso la documentazione a esso necessaria.