Sull’eccezione di inadempimento nel contratto di prestazione d’opera intellettuale
Cass., seconda sezione civile, ordinanza n. 27042, del 18 ottobre 2024 (pres. Bertuzzi; rel. Cavallino)
La società edile E. citava in giudizio la società C. per chiedere il pagamento del corrispettivo dovuto in ordine a dei lavori di ristrutturazione eseguiti su un immobile di proprietà della convenuta. La società committente, nella comparsa di costituzione e risposta, dichiarava: i) che le opere svolte dalla società attrice presentavano dei vizi; ii) che il cantiere era stato abbandonato; iii) e che il direttore dei lavori, l’architetto R. C., doveva ritenersi responsabile degli inadempimenti, per non aver vigilato sull’operato della società appaltatrice. La convenuta proponeva quindi domanda riconvenzionale nei confronti della società edile al fine di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento o, in subordine, la riduzione del prezzo. Chiedeva, inoltre, la chiamata in causa il direttore dei lavori al fine di accertarne la responsabilità – per l’omessa sorveglianza – e la sua condanna al risarcimento del danno in solido con la società E. o, in subordine, al pagamento delle somme che la committente fosse stata condannata a pagare all’attrice.