Sull’imprescrittibilità dell’azione di simulazione: una “verità” da mettere in discussione?
Abstract
La tesi dell’imprescrittibilità dell’azione di simulazione è sostenuta agevolmente da quanti aderiscono alla tesi della nullità del contratto simulato, basandola sul disposto dell’art. 1422 c.c. Tuttavia, complice la perdita di credito della tesi della nullità, non manca chi tende a considerare l’azione soggetta all’ordinario termine decennale. Una simile soluzione non presenta oggettive contrarietà, se non fosse per l’innegabile aspetto di accertamento che caratterizza la natura dell’azione in questione. Se si ritiene questo aspetto decisivo e non superabile, la soluzione dell’imprescrittibilità sembra rappresentare la sola ipotesi praticabile. Tuttavia, l’adozione di questa soluzione richiede un accorgimento per mitigare e razionalizzare gli effetti derivanti dallo scorrere del tempo sui diritti ricollegabili al patto di simulazione. A tal fine, il termine di prescrizione dovrebbe decorrere non dal momento in cui viene concluso il contratto dissimulato, ma da quando cessano o si esauriscono gli effetti dell’accordo simulatorio. I rilievi mossi a questa tesi non sono in grado di impedirne l’accoglimento, basandosi principalmente su un’esigenza di tutela dei terzi che, in realtà, non sussiste. Né, ragionando in questo modo, si farebbe dipendere la prescrizione da un evento interno e soggettivo alle parti, in quanto l’art. 2935 c.c. richiede una possibilità concreta e non solo astratta, che non ricorre finché l’azione contraddice la funzione economico/sociale del patto.
Those who argue that simulated contracts are null and void readily support the view that actions for simulation are not subject to limitation, basing this argument on the provisions of Article 1422 of the Italian Civil Code. However, given the loss of credibility of the nullity argument, some tend to consider the action subject to the ordinary ten-year limitation period. There is no objective reason to oppose this solution, were it not for the undeniable aspect of assessment that characterises the nature of the action in question. If this aspect is deemed insurmountable, the only viable option seems to be to declare the statute of limitations inapplicable. However, adopting this solution requires a measure to mitigate and rationalise the effects of time on the rights linked to the simulation agreement. To this end, the limitation period should start not from the moment the concealed contract is concluded, but from when the effects of the simulation agreement cease or expire. The objections raised against this thesis are insufficient to prevent its acceptance, as they are mainly based on the need to protect third parties, which does not actually exist. Furthermore, reasoning in this way would not make the limitation period dependent on an event that is internal and subjective to the parties, since Article 2935 of the Italian Civil Code requires a concrete possibility, rather than an abstract one, which does not exist as long as the action contradicts the economic or social function of the agreement.
Sommario: 1. Il caso. – 2. La prescrizione dell’azione nel contesto della riflessione sulla simulazione. – 3. Natura dell’azione e differenze tra simulazione relativa e simulazione assoluta. – 4. La tesi della prescrittibilità e le obiezioni alla sua ammissibilità. – 5. La soluzione di posticipare il dies a quo e il (falso) problema della tutela dei terzi. – 5.1. La decorrenza della prescrizione tra funzione economico/sociale del patto simulato ed esercitabilità del diritto.