Sull’onere della prova in capo all’investitore
Cass., 15 dicembre 2025, n. 32705, Pres. Scoditti; – Est. Di Marzio
La pronuncia definisce una vertenza tra un’investitrice e una banca intermediaria in cui la cliente aveva opposto un decreto ingiuntivo emesso a favore della banca per circa € 835.000 e chiesto, in via riconvenzionale, il risarcimento di oltre € 8 milioni per le perdite subite in operazioni su derivati svolte dal figlio delegato sul suo conto.
La Corte territoriale aveva respinto sia l’opposizione al decreto ingiuntivo sia la domanda risarcitoria, pur riconoscendo un inadempimento formale della banca (mancato aggiornamento del questionario di profilatura Mifid). Aveva però escluso il risarcimento per mancanza di prova del nesso causale: la cliente non aveva mai allegato che le operazioni fossero inadeguate al suo profilo di rischio, né che, se il questionario fosse stato aggiornato, il suo profilo sarebbe cambiato al punto da escludere operazioni in derivati. Anzi, risultava che il conto era stato aperto «al solo fine» di far operare il figlio su strumenti derivati, con delega in bianco e piena operatività.